Baldassare Bonura. Memoria al Gip

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Ipotesi investigativa GICO 1994: associazione a delinquere. Procura archivia

Pubblichiamo le memorie presentate allo scadere del termine dei 5 giorni previsti dalla Camera di Consiglio svoltasi il giorno 8 giugno scorso dinnanzi al Gip dott. Piegiorgio Morosini del Tribunale di Palermo. In essa è ben circostanziata la cointeressenza dei soggetti indagati e di tutti gli altri che Baldassare Bonura ha denunciato nel corso dei 25 anni trascorsi dal fallimento dell’hotel San Bartolomeo di Ustica, che invero fu una chiara estorsione agita con le vie “legali”.

Buona parte dei soggetti denunciati da Bonura oggi sono “soci” in nome della cultura, dei deportati libici e dei coatti, infatti è fresca la notizia della determina che recentemente ha sancito l’adesione del Comune di Ustica, rappresentato dal sindaco dott. Aldo Messina, quale socio sostenitore del Centro Studi Isola di Ustica il cui segretario factotum è l’ex sindaco e albergatore Sig. Vito Ailara, e al Comune arrivano pure tre milioni di euro finanziati per “recuperare” il San Bartolomeo per attività universitarie e per il policentrismo metropolitano……Anche questo è un film già visto, come quando nel lontano 1985 il Villaggio Spalmatore doveva diventare un colossale centro informatico plurifinanziato…..

Le successive archiviazioni dei pm della Procura della Repubblica di Palermo hanno talmente diluito le tracce investigative fino a insabbiarle, tanto che contestualmente il possesso dell’hotel San Bartolomeo, attualmente sotto sequestro giudiziario, è passato al Comune di Ustica, lasciando indenne da indagini più soggetti insieme alla curatela “davvero fallimentare” condotta dall’avv. Vincenzo Barbiera. Per le gravissime incongruenze e omissioni investigative Bonura ha denunciato La Procura della Repubblica di Palermo e predisporrà nelle procure competenti a tutela dei propri diritti le opportune azioni giudiziarie a carico dei Pm responsabili delle indagini.

Buona lettura

TRIBUNALE DI PALERMO

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI dott. Piergiorgio Morosini

MEMORIA DELLA PERSONA OFFESA

nel proc. Penale R.G.N.R. Mod. 21 n.10982/06, iscritto nei confronti di Vito Ailara Vito, Licciardi Attilio, Barbiera Vincenzo tutti per il reato ex art. 323 c.p.

***

Camera di Consiglio ex art. 127 c.p.p. fissata per il giorno 08.06.2010 sulla

OPPOSIZIONE depositata il 26.03.2010

Avverso

la richiesta di archiviazione notificata in data 16.03.2010 in relazione alla procedura n. 10982/06

con richiesta al P.M. di audizione delle persone informate dei fatti ex art. 391 bis c.p.p.

***

Il sottoscritto Baldassare Bonura ……….parte denunciante nel proc. Penale R.G.N.R., mod. 21, n. 10982/06, iscritto nei confronti di Ailara Vito, Licciardi Attilio e Barbiera Vincenzo, tutti per il reato ex art. 323 del Codice Penale, con l’odierna memoria preliminarmente si riporta a tutto quanto già dedotto e rilevato nell’ambito delle denunce a suo tempo presentante e dell’opposizione alla richiesta di archiviazione che deve intendersi integralmente riportato e trascritto in seno alla presente.

In questa sede precisa quanto segue.

In prima battuta si richiama l’attenzione di codesto GIP sulla seguente inspiegabile circostanza: perché a fronte delle denunce circostanziate, nei modi e nell’indicazione dei soggetti, presentate dallo scrivente sono stati iscritti nel registro indagati soltanto n. tre soggetti ovvero gli ex sindaci del Comune di Ustica Vito Ailara ed Attilio Licciardi insieme al curatore fallimentare avv. Vincenzo Barbiera?

E’ assai strano e del pari incomprensibile la mancata iscrizione nel registro degli indagati di diversi altri soggetti i quali hanno tenuto delle condotte aventi certamente rilievo penale e che, viste da un punto di vista generale, sono certamente sintomatiche di un’associazione a delinquere (di stampo mafioso) che ha determinato nel lontano 1985 la declaratoria di fallimento della ditta Bonura; Fallimento che non doveva essere pronunciato infatti esso trae origine dall’azione congiunta di diversi personaggi il cui comportamento in tali casi è stato propriamente criminale – delinquenziale in altri casi invece è stato comunque contrario a norme giuridiche e di ordine morale.

Ci si riferisce in primis alla condotta tenuta dall’Ing. Giuseppe Montalbano il quale, rispetto alla prova della tentata estorsione rappresentata dalla registrazione della telefonata prodotta in giudizio, è un impunito non essendo stato neanche (ed addirittura) iscritto nel registro degli indagati e comunque rinviato a giudizio per i fatti che ci occupano.

All’uopo si rileva.

Pochi giorni prima della udienza in camera di consiglio con la quale il Tribunale di Palermo avrebbe dichiarato il fallimento dalla ditta “S.a.s. San Bartolomeo di Bonura Baldassare & C.” e dei soci illimitatamente responsabili sigg. Bonura Baldassare, Bonura Vittoria e Bonura Annamaria, il fratello dell’odierno esponente, Bonura Francesco, registrava la telefonata intercorsa con l’ing. Montalbano Giuseppe, titolare, tra l’altro della ICIT, società di progettazione e realizzazione di impianti di climatizzazione, idrici ed elettrici con stabilimento principale in Isola delle Femmine, in prossimità dello svincolo di CAPACI (luogo spettrale dell’attentato avvenuto nel 1992 in danno del magistrato Giovanni Falcone, della di lui moglie e della sua scorta) oggi ancora in stato di sequestro. Il predetto ingegnere nella telefonata dai toni chiaramente estortivi prospettava la possibilità di un ritiro dell’istanza di fallimento presentata dalla C.C.R.V.E., dietro cessione, a favore dello stesso e di alcuni altri soggetti da egli indicati, delle quote societarie detenute, dai fratelli Bonura, all’interno della s.a.s. proprietaria dell’Hotel San Bartolomeo. Per rappresentare al meglio la caratura del personaggio – Ingegnere Montalbano Giuseppe – da cui proveniva la telefonata estorsiva si precisa che lo stesso: A) è stato indicato, nell’ambito delle indagini svolte nel 1994 dalla Guardia di Finanza G.I.C.O. 1^ sez. Palermo e sulla scorta delle dichiarazioni rese dal pentito Balduccio Di Maggio, quale intestatario dei beni del capo mafia Totò Riina (procedimento 1873/94 “archiviato”); B) era il proprietario del covo di Via Bernini ove il Riina trascorse l’ultimo periodo della sua latitanza; C) è proprietario dell’appartamento sito vicino Piazza Politeama a Palermo ove le forze dell’ordine catturarono un altro latitante Salvatore Di Gangi; il pentito “Di Gati” (nel 2007) definisce il Montalbano uno dei segretissimi esponenti del Gotha mafioso; D) era proprietario dello immobile dato in comodato d’uso gratuito a favore di un altro boss, il Ministro dei Lavori Pubblici della Mafia, il ragioniere Pino Lipari con il quale intratteneva rapporti; E) era proprietario delle quote dell’Arezzo costruzioni detenute da Saveria Benedetta Palazzolo, moglie dell’altro latitante Bernardo Provenzano; F) è stato condannato per il reato di associazione di stampo mafioso ed è considerato “soggetto socialmente pericoloso”; G) è proprietario dell’altro covo ove Riina trascorse parte della sua latitanza. Ci si riferisce alle dichiarazioni di Balduccio di Maggio rese in un processo a carico dell’ing. Montalbano – imputato del reato di associazione mafiosa – svoltosi presso il Tribunale di Sciacca, laddove affermò che nel 1982 aveva effettuato insieme a Giovanni Brusca un trasloco di mobili da un appartamento di Aquino “sotto Monreale perché da li RIINA doveva andare via”. Brusca gli disse che quella Villa era intestata a Montalbano; H) fu coinvolto nelle indagini svolte nel lontano 10 aprile 1984 dai carabinieri del nucleo operativo di Palermo, prima sezione, comandati dal capitano Angiolo Pellegrino i quali consegnarono a Giovanni Falcone un rapporto giudiziario dal titolo Carmelo Gariffo + 29; si legge nel dossier “Montalbano padre e figlio fanno parte di un’associazione di tipo mafioso, per essersi avvalsi della forza dell’intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento che ne derivava, per acquisire in modo diretto e indiretto la gestione e il controllo di numerose attività economiche e in particolare di numerose società, appalti e servizi pubblici e ciò al fine di realizzare profitti e vantaggi ingiusti per se e per gli altri con le aggravanti di aver finanziato le attività economiche di cui sopra con il prodotto e il profitto di delitti e segnatamente del traffico di sostanze stupefacenti”. Si ricorda all’Ill.mo G.I.P. che Carmelo Gariffo era il nipote di Bernardo Provenzano.

Si diceva dell’ingegnere.

Nel corso del tempo il Montalbano non ha cessato di manifestare interesse verso l’acquisizione dell’Hotel San Bartolomeo infatti lo dimostra la partecipazione all’asta (messa in campo dalla Curatela del Fallimento) con successiva assegnazione dell’Hotel San Bartolomeo alla Società “Vecchia Palermo s.r.l.” la cui sede legale, via Sciuti n. 124 Palermo è esattamente corrispondente alla stessa residenza e domicilio dell’ing. Giuseppe Montalbano per come risultante dal verbale di sommarie informazioni redatto dalla Polizia Giudiziaria in data 24.03.1994 (L’aggiudicazione non divenne definitiva perché la società Vecchia Palermo s.r.l. non versò il saldo alla Curatela Fallimentare nei termini stabiliti dal Bando).

Si rammenta inoltre che nel lontano 1987 fu depositata una proposta di concordato a firma dei fratelli Bonura e del sig. Benito Guida. Essa ebbe il benestare del Giudice Delegato e del Curatore ma non invece quello del Comitato dei creditori di cui facevano parte guarda caso: la ICIT s.p.a., la IPI s.r.l. riconducibili all’ing. Montalbano (hanno la stessa sede legale: Via Isola delle Femmine Palermo, Viale delle Industrie 585) e la C.C.R.V.E. che espressero tutti insieme voto contrario alla proposta di concordato (vedasi in allegato la firma dell’Ing. Giuseppe Montalbano).

Dicevamo della telefonata estortiva.

Una sua copia fu consegnata all’allora Procuratore Capo di Palermo dott. Giusppe Pignatone, attuale procuratore della DDIA di Reggio Calabria il quale a fronte della:

– gravità di quanto denunciato dai Bonura;

– disponibilità della prova del reato commesso dal Montalbano (fu infatti consegnata allo stesso Procuratore Pignatone in una busta sigillata il nastro della telefonata estortiva) non ritenne di dover svolgere alcuna indagine e soprattutto di chiarire la vicenda che aveva travolto i sacrifici, le legittime aspettative ed il sogno imprenditoriale dei fratelli Bonura.

Assistiamo anzi al fatto paradossale avvenuto presso il Tribunale di Palermo Sezione fallimentare che, l’artefice del fatto estortivo (ing. Giuseppe Montalbano) viene addirittura chiamato ad esprimere il suo parere, quale componente del comitato dei creditori, in ordine alla proposta di concordato presentata dai fratelli Bonura e dal sig. Benito Guida. Il giudice delegato dott. D’Agati all’esito respinse la proposta di concordato.

Sarebbe opportuno oltre che necessario avere delle spiegazioni da parte del dott. Giuseppe Pignatone in ordine alle pesanti omissioni investigative.

Come d’altra parte sarebbe necessario sentire l’allora Giudice delegato al Fallimento 191/85 dott. Giuseppe Barcellona.

Egli pur consapevole della istanza di fallimento presentata per conto della Cassa Centrale di Risparmio Vittorio Emanuele C.C.R.V.E.,, da suo cognato, l’avv. Girolamo Buongiorno noncurante del dettato normativo di cui all’art. 51 c.p.c. (che prevede l’obbligo del giudice di astenersi e non la facoltà) non si astenne dall’accettare la nomina a Giudice Delegato del fallimento n. 191/85 anzi provvide tranquillamente a svolgere il suo ufficio, ad apporre i sigilli all’attività alberghiera ed a cacciare letteralmente gli avventori dell’Hotel sito in Ustica. Lo stesso poi contrariamente a quanto disposto dall’ART. 90 DELLA LEGGE FALLIMENTARE (“Dopo la dichiarazione di fallimento il tribunale può disporre la continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa del fallito, quando dall’interruzione improvvisa può derivare un danno grave e irreparabile”) non si preoccupò di assicurare la continuazione dell’attività la quale subì dei danni gravissimi ed irreparabili se solo si considera che non furono sfruttati tutta una serie di contratti che erano stati stipulati con le più importanti Agenzie turistiche e che da soli avrebbero consentito, nel tempo, di azzerare i debiti della massa.

Soltanto quando fu presentata istanza di ricusazione da parte del Bonura il dott. Giuseppe Barcellona si rinsavì, chiedendo di astenersi “per ragioni di opportunità”.

E’ da ritenere che il Giudice delegano Dott. Giuseppe Barcellona era a conoscenza, in quanto edotto dal cognato, avv. Girolamo Buongiorno procuratore della C.C.R.V.E., degli “strani” interessi che ruotavano attorno all’Hotel San Bartolomeo e provenienti da soggetti in odor di MAFIA. Come mai nessuna indagine è stata svolta in questa direzione??

Si aggiunga che nel corso della telefonata estortiva l’ing. Giuseppe Montalbano ebbe a dire al Bonura: “io credo che voi l’avete presa con molta diciamo leggerezza la cosa speriamo che si possa recuperare purtroppo la situazione adesso è veramente drammatica perché di fronte alle altre istanze di fallimento voi al Giudice potete dire abbiamo aperto adesso l’albergo e con gli incassi pagheremo eccetera…”

Veramente curiosa è la circostanza che il Montalbano potesse prevedere il futuro “voi al Giudice potete dire abbiamo aperto adesso l’albergo e con gli incassi pagheremo eccetera…” e che ostentasse nella telefonata intercorsa risalente al 23.08.1985 (venti giorni prima della camera di consiglio ove venne dichiarato il fallimento) una certa sicurezza (circa la chiusura dell’attività con l’immediata apposizione dei sigilli).

Non risulta nemmeno molto chiaro il ruolo avuto dall’avv. Girolamno Buongiorno il quale ebbe a dichiarare nel corso delle indagini risalenti al 1994 svolte dal GICO (Gruppo Investigativo criminalità Organizzata) di non essere a conoscenza dell’intenzione del Montalbano di acquisire le quote della S.a.s. San Bartolomeo (“Non ho mai saputo che l’ing. Montalbano fosse interessato all’acquisto dell’Hotel San Bartolomeo in Ustica”). Trattasi di affermazione chiaramente stridente con le dichiarazioni rese dallo stesso ing. Montalbano ed evincibili dalla registrazione telefonica e con il dato oggettivo che le trattative volte all’acquisizione delle quote societarie della ditta Bonura ebbero luogo tutte nel suo studio legale.

Si segnala all’attenzione del GIP un altro dato che necessità di approfondimenti investigativi.

Nel corso degli interrogatori svolti dal GICO venne prodotta una delibera della Cassa Centrale di Risparmio Vittorio Emanuele datata 12.07.1985 n. 490 dove si legge (vedasi III pagina ultimo capoverso) “Attesa la modesta entità dei valori degli immobili rassegnati dai Bonura e dai fideiussori – rispetto agli ingenti crediti in concorso – non è stato ritenuto opportuno dalla filiale di Palermo di procedere ad una ulteriore costosa ipoteca giudiziale. Quello stabilimento ha tuttavia richiesto al Banco di Sicilia l’estensione dei benefici della sua ipoteca giudiziale al credito chirografario della Cassa dipendente dal conto n. 2220…Per quanto sopra esposto – condividendo il parere espresso dalla filiale di Palermo – in difetto di adesione da parte del Banco di Sicilia alla richiesta di estensione dei benefici dell’ipoteca giudiziaria del 22.09.1984, si propone al consiglio: di autorizzare la filiale di Palermo a presentare istanza di fallimento in danno dei Sigg. Bonura Baldassare, Francesco, Vittoria ed Anna Maria nonché dei fideiussori, sigg. Maria Sciortino e Maria Salamone facultando lo stabilimento a ritirare la predetta istanza in presenza di concrete soluzioni alternative od a seguito della positiva definizione della pendenza”.

Si ritiene che la delibera prodotta in giudizio costituisca un falso in quanto formata ex post per fornire una giustificazione alla telefonata estorsiva dell’ing. Giuseppe Montalbano e ciò per le seguenti ragioni:

– con nota del 10.07.1985 dell’Uff. legale n. 09191 racc. la C.C.R.V.E. chiedeva al Banco di Sicilia di poter accedere ai benefici dell’estensione dell’ipoteca iscritta a suo favore. Si legge nell’ultimo capoverso “Restiamo in attesa di un Vostro cortese ed urgente riscontro, al fine di valutare le azioni da intraprende a salvaguardia del ns. credito. Orbene se la Cassa di Risparmio V.E. restava in attesa di un riscontro dell’altro istituto bancario per valutare le azioni da intraprendere, come è possibile che dopo appena due giorni, il suo C.d.A. (della CCRVE) con delibera del 12.07.1985 deliberasse la proposizione dell’istanza di fallimento a carico della ditta Bonura senza dare il tempo al Banco di Sicilia di fornire una risposta?

– se il consiglio di amministrazione della CCRVE con delibera del 12.07.1985 aveva deciso di autorizzare la filiale di Palermo diretta dal dott. Emanuele a presentare l’istanza di fallimento come mai nel ricorso per la declaratoria del fallimento della ditta Bonura presentata dall’avv. Giromalo Buongiorno la procura alle liti risulta conferita dal direttore della Filiale di Palermo, dott. Emanuele e non v’è alcun cenno, per come era doveroso e necessario, al mandato conferito dal Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio nella citata seduta del 12.07.1985?.

Non risulta poi conforme alla realtà il fatto che il patrimonio immobiliare dei Bonura fosse di poco conto se solo si considera che in sede fallimentare esso fu valutato in lire 2.900.000.000 circa. Per non dire che la presentazione dell’stanza di fallimento si tradusse in un vero e proprio suidicio economico della C.C.R.V.E. che avendo una procura irrevocabile all’incasso sulle somme stanziate dalla BNL nulla aveva da temere.

Le motivazioni circa il consolidamento della ipoteca addotte dalla C.C.R.V.E. sono certamente pretestuose e non spiegano in modo compiuto le vere ragioni sottostanti alla presentazione della istanza di fallimento.

In ogni caso anche a voler ritenere come veritiera la delibera del CDA della CCRVE ne emerge comunque un quadro inquietante per il fatto che l’ing. Montalbano aveva accesso alle determinazioni riservate degli Organi Direttivi della C.C.R.V.E., – o per il tramite del direttore della Filiale di Palermo dott. Emanuele o per quello dello stesso avv. Girolamo Bongiorno – i quali avevano previsto la possibilità di ritirare l’istanza di fallimento a fronte di fatti concreti.

In questa sede si richiama infine la relazione a firma del maggiore Antonio Borgia Comandante del GICO Gruppo Investigativo criminalità organizzata di Palermo il quale nel rapporto presentato all’autorità Giudiziaria, sulla vicenda del fallimento Bonura ebbe nella parte delle conclusioni a scrivente: “Sarebbe inoltre opportuno verificare presso la sede della Sicilcassa, e presso lo studio dell’avv. Bongiorno se in altre circostanze sia stata adottata analoga procedura in altre pratiche di fallimento al fine di accertare se sussistono i presupposti per la configurazione del reato di associazione a delinquere”.

 

Blitz del giorno 26.03.2010 da parte delle Forze dell’Ordine (deviate??).

Per come già rappresentato in sede di opposizione lo scrivente con la presente intende richiamare l’attenzione del GIP sul grave fatto intimidatorio avvenuto in prossimità della scadenza del termine per la proposizione dell’ultima, in ordine di tempo, opposizione alla richiesta di archiviazione.

Ci si riferisce al Blitz effettuato dai servizi (deviati??) delle forze dell’ordine il giorno 25.03.2010 quando essi si sono recati presso la propria abitazione cercando, a loro dire, un’auto rubata che lo strumento satellitare in loro possesso aveva segnalato proprio in via Magellano.

Una considerazione evidenzia la drammatica, inquietante e reale gravità del superiore accadimento che va letto necessariamente nel contesto delle denunce fatte dallo scrivente anzitempo e sepolte nei cassetti pieni di polvere della Procura di Palermo.

E’ mai possibile che per effettuare una semplice operazione di polizia consistente nelle ricerca ed individuazione di un una vettura rubata, per come affermato da un esponente delle forze dell’ordine quel giorno, abbiamo preso parte due volanti dei carabinieri, n. 1 Peugeot targata CM 246KR (la visura fatta al Pubblico Registro Automobilistico non evidenzia, stranamente, alcun proprietario??!!??) con a bordo quattro persone; tre moto di grossa cilindrata con a bordo due passeggeri per ciascuna dotati ciascuno di casco integrale tranne la prima che aveva solo il conducente anch’egli con il casco integrale. Quest’ultimo alla richiesta di spiegazioni della sig.ra Peralta Astrid (moglie del Bonura) circa le motivazioni sottostanti al movimento di tutti quei mezzi ed in particolare alla fermata di una motocicletta proprio dinnanzi al cancello del villino, rispose con fare confuso e sorpreso: “Stiamo cercando un’auto rubata”.

Insomma è mai possibile che abbiamo preso parte alla predetta supposta operazione (di ritrovamento di un mezzo rubato) UNDICI PERSONE!!!!!

E’ chiaro che quel giorno doveva accadere qualcosa di molto più grave che solo il caso, il fato non ha consentito: è stata con tutta probabilità la presenza del tutto casuale del sig. Russo Salvatore a bloccare l’irruzione del commando organizzato ed armato presso l’abitazione del sig. Bonura e della di lui famiglia?

Delle due l’una o il sig. Bonura Baldassare, la di lui moglie Astrid Peralta, il sig. Russo Salvatore sono dei visionari o qualcosa di molto strano ed inquietante quel giorno è accaduto.

La prima alternativa deve necessariamente escludersi per ovvie ragioni di sanità mentale delle persone sopra indicate. La seconda alternativa invece è quella conforme alla realtà.

Si rileva che due giorni prima del tentato blitz (23.03.2010) in occasione della seconda notifica della richiesta di archiviazione per lo stesso procedimento, tale Maresciallo Mancuso della stazione dei carabinieri di Carini recatosi personalmente all’interno dell’abitazione dell’esponente ebbe a riferire all’orecchio del sig. Russo che, in quella circostanza lo aveva accompagnato in via Magellano per individuare il villino del Bonura ai fini della predetta notifica, “IO QUI NON CI SONO STATO!!!”. Si tratta di affermazione che in un primo momento non era stata compresa dallo stesso sig. Russo e dal Bonura ma che, vista con il seno del poi, alla luce degli accadimenti del 25.03.2010 trova una sua logica spiegazione.

Si aggiunga che in data 25.05.2010 alle ore 10.30 11.00 si presentava, accompagnato da un altro soggetto in divisa, presso la propria abitazione il Maresciallo che quel giorno era a bordo della Peugeot:

– facendo presente di essere stati autorizzati a compiere delle indagini relativamente al Blitz del 25.03.2010;

– chiedendo di voler vedere le due notifiche delle richieste di archiviazione effettuate dalla P.G.

Si aggiunga inoltre.

***

L’esponente desidera avere contezza delle due richieste di archiviazione notificate all’esponente in relazione al medesimo procedimento posto che nel fascicolo risulta depositata soltanto l’originale della richiesta di archiviazione risalente al giorno 16.3.2010 e non anche di quella risalente al giorno 22.03.2010 che invece risulta letteralmente scomparsa.

***

Si insiste inoltre nella richiesta di sequestro dei fascicoli p.p. nr. 9410/06 mod. 44 e p.p. n. 10982/09 R.G.N.R nella loro interezza. La Peralta ancora attende di conoscere l’esito della perizia calligrafica relativamente alla delibera della SABO s.r.l. con la quale su deciso di partecipare all’asta del complesso immobiliare San Bartolomeo in Ustica.

***

Non si capisce inoltre perché le indagini di cui al presente procedimento non abbiano interessato il geom. Compagno Salvatore, tecnico del Comune di Ustica il quale dichiarò di aver fatto un sopralluogo l’ 01.03.1980 (le cui risultanze furono riportate in una relazione risalente al 15.03.1980) di cui non esiste alcuna traccia agli atti del Comune di Ustica in spregio all’art. 22 del Regolamento Edilizio del Comune di Ustica che espressamente prevede per le visite di controllo la stesura del verbale in duplice copia. In ordine alla palese falsità del sopralluogo posto poi a base della caducazione della licenza n. 331/1978 disposta con l’ordinanza di demolizione n.22 del 05 novembre 1981 si rinvia alla memoria autorizzata ex art. 183 VI comma c.p.c. presentata nell’ambito del procedimento civile per querela di falso ed allegata alla opposizione alla richiesta di archiviazione con l’allegato “Memoria autorizzata proc n 8600/09 R.G.”

Anche il tecnico comunale prese parte all’associazione a delinquere (di stampo mafioso) volta a fermare la ditta Bonura rea di aver intrapreso l’impresa alberghiera proprio accanto alla Pensione Clelia della famiglia Ailara e Licciardi.

Si segnala che in maniera alquanto strana il Sindaco del Comune di Ustica, Vito Ailara, facendosi parte diligente e, certamente consapevole delle difficoltà che la sua condotta avrebbe comportato in capo alla ditta Bonura, si preoccupava di notificare l’ordinanza di demolizione sopra indicata, tra gli, anche alla Banca Nazionale del Lavoro presso la quale la medesima ditta aveva acceso dei finanziamenti, erogati a stato avanzamento lavori, per poter completare i lavori intrapresi.

A ben vedere il geom. Compagno è stato realmente lo strumento messo in capo del Sindaco per fermare in modo illecito ed illegittimo la Ditta Bonura.

Si rileva infine che non venne mai rilasciato alla ditta Bonura il certificato di abitabilità che costituiva il presupposto necessario per l’erogazione delle somme da parte della BNL (vedasi promemoria del dott. de Marchi della BNL).

Fatto davvero strano e che il Comune di Ustica successivamente al fallimento della s.a.s. Bonura e nell’immutato scenario giuridico e fattuale del complesso immobiliare Hotel S. Bartolomeo (per come risultante a seguito dei lavori ultimati dai Bonura nell’anno 1984) ottenne dal Comune di Ustica il 04.09.1989 il certificato di abitabilità.

Come può non sostenersi che un’associazione a delinquere fu messa in atto per fermare il Bonura e per farlo a tutti i costi fallire? Perché il certificato di abitabilità non fu rilasciato dal sindaco Vito Ailara al Bonura quando egli lo richiese ed invece fu rilasciato al Curatore fallimentare, pur essendo identico ed invariato lo status giuridico, architettonico e strutturale dell’edificio denominato Hotel S. Bartolomento? (vedasi autorizzazione di abitabilità rilasciata nel 1989).

***

Sulla abusività della Pensione Clelia. Pericolo per la Pubblica e privata incolumità.

La pensione Clelia oggi Hotel Clelia tre stelle appartenente alla famiglia Ailara Vito/Liccairdi è stata ripetutamente sopraelevata abusivamente. Essa presenta delle deficienze strutturali ancora oggi non sanabili (struttura mista, muratura e c.a.) in zona sismica di più alto grado.

Si pongono in evidenza alcuni elementi:

– come mai nel collaudo dell’ing. Ferreri si parla della costruzione di una scala (e non già di una demolizione di vecchia scala (vedi collaudo dell’Ing. Ferreri e conformità genio civile del 26/06/2002);

– come mai nella perizia giurata del geom. Coco, i lavori risultano iniziati il 9/11/2001 mentre il N.O. genio Civile è del 27/03/2002 (il Nulla osta deve necessariamente preventivo rispetto all’inizio dei lavori);

– i lavori stante la documentazione fotografica del 7 maggio 2003 (indagini investigative Avv. Livreri) non sono stati ultimati nel marzo 2003 come da perizia giurata casa madre del geom. Coco;

– ancora più grave è l’incongruenza e la contraddittorietà circa le date di fine lavori riportate sulle perizie giuriate inerenti la dependance del 26/06/2003 (vedi Perizia giurata del Geom. Coco) o del 29/05/2003 (vedi Perizia giurata dell’Arch. Pignatone);

– è palese che dalla larghezza dei cordoli in c.a.(maggiore o uguale a 2/3 spessore muratura come recita il collaudo statico) riportata nel collaudo statico, è stata realizzata una sopraelevazione così come la costruzione di una scala in cemento armato.

– in cosa consiste la variante dell’08/04/2004;

L’Hotel Clelia risulta essere opera abusiva non sanabile. La struttura dell’Hotel Clelia risulta non conforme alla normativa vigente per le costruzioni in zona sismica che avrebbe dovuto passare per una demolizione e ricostruzione dell’edificio che invece si regge su quattro elevazioni che pesano su vecchie fondazioni relative all’elevazione di un solo piano. Mai l’edificio che oggi ospita l’Hotel Clelia è stato demolito e ricostruito (si veda infine l’altezza dei fronti dell’edificio che sono maggiori del doppio della larghezza stradale in contrasto con la l. 64/1974).

Per quanto sopra esposto gli esponenti con la presente

CHIEDE

Alla S.V. Ill.ma di voler disporre con ordinanza la prosecuzione delle indagini in conformità a quanto richiesto in sede di opposizione alla richiesta di archiviazione. In subordine voglia disporre la restituzione degli al Pubblico Ministero per la formulazione dell’imputazione.

Si chiede che il GIP voglia disporre anche per il tramite del P.M. il sequestro della pensione Clelia, sita in Ustica ovvero in subordine voglia disporre la nomina di CTU per accertare lo stato dei luoghi in rapporto alla documentazione tecnica dell’hotel Clelia.

Si chiede inoltre che il GIP inviti il P.M. a disporre ai sensi dell’art. 391-bis, comma 10 c.p.p., l’audizione delle persone informate dei fatti, fissandola entro il termine di legge.

Palermo lì 01.06.20

Baldassare Bonura

Si allega:

1) Delibera C.d.A. della C.C.R.V.E. del 12.07.1985;

2) Nota racc. della C.C.R.V.E. del 10.07.1985 Uff. legale 09191;

3) Proposta di concordato a firma dei fratelli Bonura e del sig. Benito Guido con i voti contrari della ICIT s.p.a. IPI s.r.l. della C.C.R.V.E. (vedasi firma ing. Giuseppe Montalbano);

4) Visura c.c.i.a.a. della IPI s.r.l.;

5) Estratto del verbale sommarie informazioni di Giuseppe Montalbano (ove di evince la coincidenza della sede legale della Vecchia Palermo s.r.l. con la sua residenza Via Sciuti 124 Palermo);

6) Ricorso per la declaratoria di fallimento a firma dell’avv. G. Buongiorno con la procura alle liti del direttore Emanuele;

7) Pro memoria De Marchi funzionario della BNL;

8) Autorizzazione di abitabilità del 04.09.1989;

9) Estratto verbale a sommarie informazione dell’avv. Girolamo Buongiorno;

10) Istanza di ricusazione del dott. G. Barcellona con pedissequo provvedimento del Tribunale Fall.;

11) Relazione del GICO;

12) Visura PRA;

13) art. 22 reg. Edilizio:

14) copie delle racc. a.r. inviate per assunzione delle informazioni ex art. 391 bis e ter c.p.p.;

15) n. 1 procura conferite all’avv. Giulio Donzelli per attività investigativa;

16) n. 1 conferimento incarico del difensore al sostituto per espletamento attività investigativa.

Baldassare Bonura. Memoria al Gipultima modifica: 2010-07-28T02:07:00+02:00da aldo251246
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