ANFASS, Nota di stampa

 

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La composizione delle classi e i posti di sostegno
(a cura di Salvatore Nocera*)

Va letta con attenzione una recente Circolare prodotta dal Ministero dell’Istruzione, che contiene disposizioni riguardanti sia il numero massimo di alunni in una classe scolastica ove siano presenti studenti con disabilità, sia i posti di sostegno. E alle ambiguità che permangono sui rischi di classi sovraffollate, le famiglie potrebbero presumibilmente rispondere appellandosi anche alle leggi sulla sicurezza.

In attesa dell’emanazione del Regolamento sulla Riorganizzazione della Rete Scolastica, il Ministero dell’Istruzione ha diramato la Circolare n. 38/09 che trasmette il Decreto Interministeriale sugli organici del personale docente per l’anno scolastico 2009-2010.
Tale Circolare comunica che l’emanando Regolamento abrogherà il Decreto Ministeriale 
331/98, concernente tra l’altro il numero massimo di alunni nelle classi in cui sono presenti studenti con disabilità. A tal proposito, per altro, si fa presente che le disposizioni di tale Decreto e del Decreto Ministeriale 141/99 continueranno ad essere applicate – limitatamente all’anno scolastico 2009-2010 – per le scuole inseritenel piano di riqualificazione edilizia (si veda a pagina 2 della Circolare).

Si ricorda poi che continueranno ad essere applicate anche «le disposizioni relative alle limitate dimensioni delle aule» e cioè:
– Il Decreto Ministeriale del 
18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica) che fissa la cosiddetta “densità di affollamento” in metri quadri netti per alunno, pari a 1,96 nelle scuole secondarie di secondo grado e a 1,80 negli ordini precedenti.
– Il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 
37/98, articolo 6 e il Decreto Ministeriale del 4 maggio 1998, articolo 5, per le deroghe ai parametri di “densità di affollamento”.
– Il Decreto Ministeriale del 
26 agosto 1992, articolo 5 (Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica).
– Il Testo Unico sulla Sicurezza, come da Decreto Legislativo 
81/08.

Sempre la Circolare 38/09 (pagina 16) anticipa i contenuti dell’articolo 5, comma 2 dell’emanando Regolamento citato inizialmente, raccomandando «la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 20 alunni».

Posti di sostegno

Quanto ai posti di sostegno, la Circolare 38 rinvia alla Tabella E, colonna C, allegata al Decreto Interministeriale, precisando che per l’anno scolastico 2009-2010 i posti di sostegno tra organico di diritto e organico di fatto saranno pari a quelli dell’anno precedente, e cioè 90.469, e comunque con un rapporto medio nazionale non superiore a un insegnante ogni due alunni certificati.

Dal momento che la normativa impone ai Dirigenti Scolastici Regionali e alle singole scuole di rispettare l’organico trasmesso dal Ministero in allegato al Decreto Interministeriale, la Circolare richiama a pagina 16 la norma relativa alla “responsabilità dirigenziale”, secondo cui essi sono direttamente e personalmente responsabili di eventuali aggravi di spese per il mancato rispetto dei princìpi contenuti nel Decreto stesso e delle tabelle ad esso allegate.

Osservazioni

La Circolare 38/09 merita molta attenzione poiché indica alcune garanzie per il diritto allo studio degli alunni con disabilità (ore di sostegno, anche aggiuntive; venti alunni, di regola, come numero massimo per classe).

E tuttavia il riferimento conclusivo alla responsabilità contabile dirigenziale – che può comportare anche l’esonero dall’incarico dirigenziale per mancato raggiungimento degli obiettivi di non aumento della spesa pubblica – può creare dei problemi per gli alunni con disabilità. Infatti, il numero massimo di alunni per classe non ha un valore assoluto, ma “di regola”, ed è quindi derogabile. Inoltre, la Circolare raccomanda che tale numero non venga superato solo in presenza di alunni certificati con grave disabilità. Infine, l’emanando Regolamento (articolo 5, comma 2) non fissa – come invece faceva il Decreto Ministeriale 141/99 – il numero massimo di alunni con disabilità presenti nella stessa classe.

Ove quindi non intervengano i chiarimenti più volte richiesti dalle associazioni, soprattutto su quest’ultimo punto, è da ritenere che per evitare il sovraffollamento delle classi, le associazioni stesse e le famiglie possano appellarsi alle norme sui limiti di “densità di affollamento” previsti dalle leggi sulla sicurezza sopracitate e richiamate dalla stessa Circolare. Ciò significa che in casi di sovraffollamento rispetto al tetto massimo di venti alunni per classe e comunque al numero dei metri quadri rapportato a quello degli alunni, le famiglie potrebbero ricorrere in tribunale con provvedimento di urgenza per ottenerela riduzione del numero di alunni proprio per motivi di sicurezza.

*Vicepresidente nazionale della FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap).

ANFASS, Nota di stampaultima modifica: 2009-06-11T12:29:00+02:00da aldo251246
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