Baldassare Bonura: Riceviamo e pubblichiamo la 5^ opposizione alla richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica di Palermo

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Riceviamo & Pubblichiamo

Pubblichiamo l’opposizione presentata da Baldassare Bonura, parte offesa nel procedimento n. 10982/06 R.G.N.R. mod.21, contro la quinta richiesta di archiviazione del Pm dott. Picchi della Procura della Repubblica di Palermo, il giorno 26 marzo 2009 allo scadere del termine dei 10 giorni previsti dall’art. 408 c.p.p. dalla prima notifica della richiesta di archiviazione consegnata a Baldassare Bonura dai Carabinieri della Stazione di Carini il giorno 16 marzo 2009.

In modo del tutto anomalo è stata consegnata a Bonura una seconda notifica della medesima richiesta di archiviazione il giorno 22 marzo 2010 dai Carabinieri della stazione di Villagrazia, e stante quanto dichiarato dalla segreteria del Gip dott. Morosini il fascicolo è stato trasmesso al suo ufficio solo qualche giorno prima del 12.04.2010.

I gravi accadimenti, come consigliato dai legali, sono stati denunciati da Bonura il giorno 30 marzo 2010 alle Autorità competenti per chiarire la sequenza di fatti che hanno contornato i giorni immediatamente successivi al deposito della richiesta di archiviazione da parte del PM e fino al deposito ed oltre della opposizione alla richiesta di archiviazione presentata da parte di Bonura.

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TRIBUNALE DI PALERMO

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

OPPOSIZIONE EX ART. 410 C.P.P.

Il sottoscritto Baldassare Bonura ……….parte denunciante nel proc. Penale R.G.N.R., mod. 21, n. 10982/06, iscritto nei confronti di:

1) Ailara Vito

2) Licciardi Attilio

3) Barbiera Vincenzo,

tutti per il reato p e p. dall’art. 323 del Codice Penale, con la presente propone

Opposizione

alla richiesta di archiviazione presentata in data 05/03/2010 alla procedura n. 10982/06 R.G.N.R. mod.21, notificata al sottoscritto in data 16/03/2010

 

PREMESSO

Preliminarmente si porta a conoscenza di Codesto Spett.le Ufficio del GIP, in merito al procedimento penale n.10982/06 R.N.R. che:

1) – Prima di ogni altra precisazione, il sottoscritto intende informare il Gip dott. Morosini, e tutti gli Organi Istituzionali a cui tale opposizione sarà contemporaneamente inviata, di essere oggetto di un vero abuso giudiziario, oltre che giuridico, da parte di terzi, forse vere e proprie talpe della Procura della Repubblica, che dal 5 marzo 2010, giorno in cui il Pm Picchi ha depositato la richiesta di archiviazione, a insaputa del sottoscritto che ne è venuto a conoscenza solo il giorno della prima notifica del 16.03.2009, hanno abusivamente manomesso le linee telefoniche fisse del sottoscritto sino ad oggi mute, così come la stessa direzione della Telecom ha confermato visto che non trattasi di guasto alla linea ADSL ma di un vero e proprio intervento operato sulla cabina telefonica manomessa; tra l’altro il sottoscritto si rivolgerà alle Autorità competenti per dimostrare come pur essendo parte offesa ha avuto le linee telefoniche dei cellulari propri e dei propri familiari, oltre che delle linee fisse, messe sotto controllo sicuramente in modo del tutto abusivo.

-A questo si aggiunge che sempre dai primi giorni del mese di marzo al cellulare del sottoscritto sono arrivati continui squilli anonimi, anche questi saranno segnalati perché si faccia luce sui tabulati e sugli orari in cui gli squilli sono arrivati, visto che tutto ciò può costituire il reato previsto dalla Cassazione per violazione della privacy sia del sottoscritto che dei propri congiunti.

Del resto gravi intrusioni si sono registrate anche nei computer dei magistrati di Questa Procura nel novembre 2008 e, alla luce di ciò che qui si denuncia, non era un caso che fosse oggetto di violazione informatica proprio il computer della dott.ssa Donatella Puleo che allora era GIP del procedimento in oggetto prima di essere sostituita!! (si allega notizia del reato).

-Tutto ciò configura un gravissimo comportamento intimidatorio di stampo mafioso agito da terzi sicuramente legati ad ambienti giudiziari di Questa Procura su cui il sottoscritto chiederà di indagare affinché siano tutelati tutti i diritti della parte offesa ad agire secondo quanto previsto per legge.

2)in data 17.XI.2009, il sottoscritto depositava denuncia alla Procura Generale della Corte d’Appello di Palermo avverso l’operato del PM dott. Ennio Petrigni e del Procuratore Capo della Repubblica di Palermo, nella qualità di responsabile dell’Ufficio della Procura della Repubblica di Palermo per i reati di inerzia, falso e favoreggiamento indicati in denuncia, per le lampanti divergenze investigative rispetto a fatti e documenti prodotti alla medesima Procura e per quanto altro dalla narrativa esposta si dovesse ravvisare, con ampia facoltà di costituirsi parte civile, dandone comunicazione in data 27.11.2009 al Ministro di Grazia e Giustizia e al Consiglio Superiore della Magistratura. (vds. Allegato)

3)- che in data 23.02.2010 il sottoscritto, a seguito di accertamento dell’ulteriore approfondimento delle indagini ordinate da Codesto spett.le Ufficio del GIP con Ordinanza del 22.XII.2009, essendo venuto a conoscenza che il PM dott. Ennio Petrigni si era recato personalmente presso il Procuratore aggiunto della Procura della Repubblica di Palermo dott. Agueci consegnando allo Stesso procuratore il fascicolo per il prosieguo delle indagini di cui alla suddetta Ordinanza di Codesto Ufficio , giusta denuncia di cui al punto 1) ed essendo venuto a conoscenza successivamente che le indagini erano state riaffidate, nell’ambito della stessa Procura, al sostituto Procuratore PM dott. Picchi, chiedeva al Procuratore Capo di volere provvedere a trasmettere gli atti del proc. Penale R.G.N.R. n. 10982/2006 art, 21 ad altra Procura competente.

4)- Il sottoscritto comunica con la presente opposizione di ravvisare una possibile manipolazione del dettato normativo previsto dall’art. 408 c.p.p., ed i suoi commi 1 e 2, e pure dell’art. 126 disp. att. c.p.p., visto che in modo del tutto anomalo sono state comunicate alla sottoscritta parte offesa ben “due” richieste di archiviazione in modo verisimilmente congegnato: difatti risulta una evidente discrasia tra i giorni in cui vengono inviati i fax dalla Procura prima alla Stazione dei Carabinieri di Villagrazia e poi a quella di Carini e i giorni in cui gli stessi atti vengono poi notificati alla parte offesa: esiste un fax inviato giorno 8.03.2010 ma notificato dopo 10 giorni il 22.03.2010 e un fax inviato il giorno 15.03.2010 e notificato invece l’indomani giorno 16.03.2006: ciò vale a far presumere una manipolazione di terzi della scadenza del termine dei dieci giorni previsti quasi a voler confondere la parte offesa su quanto dettato dall’art. 408 c.p.p e dell’art. 126 che tutelano il diritto della parte offesa . Inoltre in virtù della prima notifica del giorno 16.03.2010 il sottoscritto ha preso visione degli atti presso la segreteria del Pm il giorno 19.03.2010 e ha firmato la richiesta di estrarre fotocopia presso la stessa segreteria del PM; poi il giorno 22.03.2010 è stranamente arrivata la duplice richiesta di archiviazione rimescolando i termini di scadenza dell’opposizione stessa!!.

Sicchè entrando nello specifico del meccanismo di trasmissione degli atti dal Pm al Gip e dei 10 giorni in cui i fascicoli sono a disposizione nella segreteria del Pm per l’avviso alla parte offesa, confondendo i termini di scadenza con le due notifiche dello stesso atto i fascicoli resterebbero nuovamente a disposizione del Pm per ben oltre i 10 giorni della scadenza dalla prima notifica trasmessa al sottoscritto? E per quale motivo????

Perciò con la presente si chiede l’immediato annullamento della seconda comunicazione della richiesta di archiviazione notificata dal Comando dei Carabinieri di Villagrazia di Carini in data 22.03.2010 per la violazione del dettato normativo degli artt.. 408 c.p.p e art. 126 disp. att. c.p.p.

5)- la presente opposizione alla richiesta di archiviazione verrà trasmessa al Consiglio Superiore della Magistratura ed agli altri Organi Istituzionali perché venga fatta luce sull’attività investigativa posta in essere dall’attuale PM dott. Picchi, in particolare, e della Procura della Repubblica di Palermo, in generale, relativamente alla vicenda di cui trattasi che disattendendo le investigazioni suppletive richieste sui punti indicati dal sottoscritto nella precedente opposizione alla richiesta di archiviazione del PM e condivise dall’ufficio del GIP che, “……non condividendo le argomentazioni addotte dal PM nella richiesta di archiviazione in atti”, così recita: “……ritenuto che occorre una integrazione di indagine sui fatti oggetto del procedimento penale sulla base di quanto emerso nell’atto di opposizione” , indicando all’Organo investigativo peraltro ulteriori spunti di investigazione, e considerato che alla luce di ulteriori investigazioni da parte del sottoscritto i risultati conseguiti confermano ulteriormente quanto sostenuto dallo stesso sin dal 1985 e considerato che alla luce di una attenta osservazione dei documenti in possesso del sottoscritto, e dei fatti di cronaca attuali, appare evidente una attività dei PM e della Procura della Repubblica di Palermo tesa a salvaguardare l’impunità di soggetti collusi con la mafia tutti fra loro collegati e i cui risvolti investigativi risulterebbero di specifica competenza della D.N.A.;

Reiterando quanto richiesto nella precedente richiesta di prosecuzione delle indagini e inevaso dall’attuale PM;

Nel merito si

 

CHIEDE

La prosecuzione delle indagini avente ad oggetto l’investigazione suppletiva riguardante:

……OMISSIS………………………………………………………………………..

 

OSSERVA

Rispetto a quanto esposto dal P.M.:

 

Nel leggere le tre pagine della richiesta di archiviazione, inoltre, si rimane davvero allucinati nel vedere approvato ancora una volta il gioco delle parti che, soprattutto negli ultimi sette anni, si sono avvicendate sui fascicoli del sottoscritto che prima ha dovuto dimostrare la propria estraneità sia alla società che si è aggiudicata il San Bartolomeo di Ustica sia al denaro usato per presentarsi all’asta, tant’è che si è visto proporre da un Procuratore aggiunto la soluzione dei “pochi maledetti e subito” per risolvere la questione come se fosse ascritta al sottoscritto, fatto gravissimo questo che è stato ammesso dallo stesso Procuratore aggiunto in sede di interrogatorio, dopo essere stato denunciato dal sottoscritto, come “paterno consiglio”?!!. Poi, in seconda battuta, invece, stando alle dichiarazioni assunte dal dott. Picchi nell’interrogatorio dell’architetto Angelo Sgroi, il sottoscritto deve pure leggere che lo stesso Sgroi si è venduto un immobile per partecipare all’asta ?!!, mentre è vox popoli fuori da questa Procura che lo stesso architetto Sgroi prestava nome e attività ai cantieri edili di villette bifamiliari riconducibili alla famiglia Pipitone di Carini!!!! , mentre il fratello Paolo Sgroi è deceduto quando su di lui erano state aperte indagini per riciclaggio nei suoi supermercati del denaro di Provenzano.

Tutto questo è ciò che il sottoscritto, sovraesponendosi nella certezza che chi di dovere indagasse non limitandosi a dire al sottoscritto di “non esporsi” come ebbe a dire il Pm dott. Petrigni (!), ha denunciato sin dal 2003 a Codesta Procura, ricevendo, sia prima che dopo le denunce, pressioni e minacce, anche dai sensali e dai soggetti che proprio l’architetto Sgroi mandava presso l’ abitazione del sottoscritto perchè non procedesse oltre nelle denunce, e tutto questo, altro fatto gravissimo, accadeva ben quattro anni prima del blitz a Giardinello, della cattura dei Lo Piccolo di Carini, e ben prima della notizia che nel 2006 (vedi allegato) rendeva note le indagini del GICO della Guardia di Finanza sul fratello dell’architetto Sgroi il Cavaliere del lavoro Paolo Sgroi, allora direttore del CEDI SISA di Carini, indicato dagli inquirenti insieme ad altre decine di familiari come riciclatore del soldi sporchi del boss Provenzano investiti nei supermercati!!!!

A questo punto è platealmente chiaro che attorno ad Ustica ed ai suoi alberghi navighi un mare di interessi che allora, negli anni ’80, erano gestiti dall’ingegnere GIUSEPPE MONTALBANO, come denunciato dal sottoscritto sin dal 1985, ingegnere che poi nel 2001 il Procuratore Giovanni Di Leo della Direzione Distrettuale Antimafia indicò, come Pubblico Ministero nel processo di Sciacca a carico del professionista per associazione mafiosa, non come un insospettabile bensì come un soggetto che aveva rapporti con Cosa Nostra sin dagli anni ’80 proprio con GIUSEPPE LIPARI, e la cui specializzazione era la realizzazione degli impianti idrotermosanitari delle grosse opere pubbliche che erano pure riconducibili ai marmi di Buscemi e agli automezzi di Cancemi!!! (Fonte: L’ Unità- Nazionale del 23 settembre 2001 pag. 15 articolo di Sandra Amurri “Ho paura di un paese che teme solo i rapinatori e non i mafiosi”). A tali notizie si è aggiunta quella che quegli stessi Buscemi erano pure legati alle cooperative rosse nella città di Caltanissetta…..

E come venti anni fa Codesta Procura di Palermo archiviò le denunce che dal 1985 al 1994 (vedi indagine del GI.CO. della Guardia di Finanza fascicolo n. 1873/94) il sottoscritto fece per mafia ed estorsione per le note vicende di Ustica contro quello stesso ingegnere Giuseppe Montalbano figlioccio di Lipari e vicino al Boss Totò Riina tanto da “prestargli” la Villa-covo di Via Bernini, e sul quale ingegnere e padre dello stesso indagò Giovanni Falcone nel 1984 incorrendo pure lui in una archiviazione, oggi Questa stessa Procura continua ad archiviare le denunce del sottoscritto contro professionisti contigui ancora una volta ad ambienti mafiosi vicini stavolta al boss Provenzano, e tutti, oggi come allora, hanno il denominatore comune di volersi appropriare dell’albergo San Bartolomeo di Ustica, isola che, a due passi da Palermo, con buona probabilità è una roccaforte di mafiosi e pubblici amministratori uniti da rapporti affaristici e societari che investono denaro nel turismo e nelle villette bifamiliari grazie all’ immunità da indagini e da processi, garantita da certi settori giudiziari.

Con buon senso e retrospettiva storica, dopo venticinque anni!, è chiaro, specie alla luce di quello che l’allora Gip Paolo Borsellino nel 1982 ebbe ad identificare negli Ailara di Ustica soggetti capaci di azioni criminose, che l’unico guaio del sottoscritto è stato quello di non aver spedito le proprie denunce alle sedi competenti diverse da Questa Procura, cosa che farà ad libitum sino a quando non sarà data una lettura razionale e oggettiva dei propri documenti che gridano Verità anche senza l’apporto di testimoni!!!!

Nei fatti mentre il sottoscritto è condannato sine die al fallimento n. 191/85 in cui uno dei Giudici delegati fu casualmente il dott. Armando D’Agati, che fu pure casualmente Giudice della causa di opposizione della società di gestione del San Bartolomeo la “Ustum” srl poi condannata, e che ancora fu casualmente Giudice Delegato del fallimento della società di gestione dell’Hotel San Bartolomeo e che ancora fu casualmente Giudice a latere nel collegio che assolse la famiglia Ailara con l’allora tecnico comunale Salvatore Comapagno incriminati da Borsellino e poi assolti per insufficienza di prove ; invece all’ingegnere Giuseppe Montalbano, già condannato in primo grado nel 2003, e sottoposto a misure di sicurezza come “persona socialmente pericolosa”, nell’ottobre 2006 venivano restituiti dal giudice della Corte D’appello di Palermo Armando D’Agati beni per un valore di 250 milioni !!!! perché “acquisiti in modo lecito”, poi lo stesso Montalbano è stato condannato in Appello per associazione mafiosa nello scorso 2009.(Fonte Giornale di Sicilia, 10 ottobre 2006 pag. 7 di Riccardo Arena “Sciacca, restituiti i beni a Montalbano”).

Meglio avrebbe fatto il dott. Picchi ad ascoltare la telefonata (consegnata su dvd al dott. Petrigni e allegata al fascicolo 10982/06) in cui l’ingegnere MONTALBANO non solo era stranamente al corrente di tutte le notizie riservate relative al conto corrente di Bonura oltre che delle volontà del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di presentare istanza di fallimento contro Bonura, ma oltretutto il Montalbano dimostra apertamente di poter gestire e magari evitare il fallimento a patto che “tutte le cose dette siano fatte”, ovvero sia ceduto l’albergo San Bartolomeo allo stesso Montalbano, al La Porta e al Trionfante (tutti nomi denunciati nuovamente alla Procura della Repubblica di Palermo e sepolti nei cassetti della Procura).

Anche su queste vicende gravissime si chiederà di indagare in altra sede, visto che secondo il pm dott, Picchi “… infine in riferimento all’ipotizzata esistenza di un’organizzazione a delinquere che nel corso degli ultimi trenta anni avrebbe come suo scopo proficuo quello della sistematica mortificazioni delle ragioni del Bonura, dall’esame degli atti tali ipotesi appare di difficile ovvero di impossibile dimostrazione tenuto conto del trascorrere degli anni e quindi del conseguente coinvolgimento nel tempo di numerosi soggetti che avrebbero dovuto costituire all’uopo un apposito “pactum sceleris”!, e, aggiunge il sottoscritto, visto che le molteplici e successive archiviazioni di Questa Procura, in piu di vent’anni, certo non hanno giovato alle indagini delle cui colpevoli lacune invece hanno profittato i terzi denunciati dal sottoscritto.

Se ciò non bastasse, si sono aggiunti in questi ultimi dieci giorni allo scadere dei termini dell’art. 408 c.p.p. fatti veramente anomali e inquietanti, di cui si chiederà riscontro investigativo presso tutte le sedi a ciò deputate.-

Per quanto attiene al punto 3 indicato a pag. 1 della richiesta di archiviazione si fa notare che viene allegato in copia dal Pm dott. Picchi il “verbale di sit rese da Astrid Peralta in data 29.04.2008” praticamente ereditato dal dott. Petrigni e su cui nessuna ulteriore indagine quindi è stata svolta dal dott. Picchi come di seguito ben si dimostra .

Infatti si precisa che relativamente al procedimento p.p. nr. 9410/06 mod. 44 a) lo stesso che sarebbe stato archiviato per giunta senza avvertire la parte offesa secondo l’art. 408 c.p.p. (apposto nelle denunce di cui si allega ampia documentazione) non corrisponde a quello aperto presso la Procura – Affari penali dott.ssa Mancusi Barone reg, generale 9416/06/I così come risultava dai terminali dell’ufficio; relativamente a questo procedimento 9416/06/I la dott.ssa Peralta fu interrogata il giorno 23/10/2006 come persona informata dei fatti dal Maresciallo UpS Massimo Mazzara in merito alle indagini aperte presso l’ufficio del Pm Ilaria Mancusi Barone, e ad oggi la stessa Peralta rimane ancora in attesa della perizia calligrafica richiesta in sede di interrogatorio per dimostrare che la firma apposta sul verbale assemblea della SABO srl del 24 ottobre 2004 è palesemente FALSATA e non già “apparentemente” come invece asserisce il Pm e non si capisce su quali indagini investigative si basi tale deduzione visto che il Pm fa riferimento ad un non meglio identificato procedimento!!!!

b) la stessa dott.ssa Peralta poi successivamente era stata interrogata come persona informata dei fatti dal dott. Petrigni il giorno 29.04.2008 ma non per il p.p. nr. 9410/06 mod. 44 di cui parla il dott. Picchi bensì per il p.p. n. 10982/09 R.G.N.R: mod. 21 per cui si ravvisa un uso del tutto scorretto delle dichiarazioni rese dalla dott. Peralta proprio per l’oggetto dell’indagine dei due diversi procedimenti nati da due diverse denunce e differenti da quello indicato dal dott. Picchi!!

Si chiede pertanto il sequestro di tutti questi fascicoli nella loro interezza perché possano essere visionati dalla parte offesa e che saranno allegati alla denuncia per denegata giustizia alle istituzioni competenti.

c) Infine è doveroso ricordare che il dott. Petrigni proprio per le imprecisioni e le lacune investigative è stato già denunciato dal sottoscritto, e che ciò è stato appunto il motivo del trasferimento delle competenze al collega dott. Picchi che però si è praticamente allineato all’indirizzo investigativo seguito dal dott. Petrigni magari perdendo pure nota dei procedimenti esistenti presso gli uffici penali mischiando carte e documenti probanti.

Da tutti i colpevoli pasticci investigativi sopra menzionati, dalle false dichiarazioni del curatore fallimentare, da interrogatori pilotati, etc., etc., il PM dott. Picchi spudoratamente arriva ad affermare: ”ritenendo consolidate le ragioni giustificative delle precedenti richieste, le stesse, pertanto, si reiterano” e continua affermando “che con riferimento alla posizione di Ailara Vito e Compagno salvatore circa le vicende relative alla concessione edilizia del 31.agosto.1978, gli stessi sono stati giudicati con sentenza di assoluzione definitiva in data 30 ottobre1987.”(sic!!!)

In merito a quanto sostenuto dal PM si precisa “che il giudicato discendente dalle sentenze emesse in primo grado dal Tribunale di Palermo (n. 1769/84) ed in secondo grado dalla Corte di Appello di Palermo (il 05.02.1986) è relativo, traendo origine dalla denuncia presentata dal Bonura in data 12.09.1981, all’accertamento della configurabilità (o meno) dell’illecito penale dell’”interesse privato in atti di ufficio” all’epoca denunciato dal sottoscritto al dott. Paolo Borsellino e da questi riscontrato nell’ordinanza di rinvio a giudizio dell’Ailara, del tecnico comunale e della madre del sindaco.

Ne consegue che rispetto all’ordinanza – di demolizione dell’albergo – emessa (successivamente al 12.09.1981) il 5.11.1981 n. 22, nella quale si richiama espressamente il verbale di sopralluogo effettuato dal Tecnico Comunale nel marzo del 1980, ambedue oggetto della domanda di cui al procedimento 8600/09 R.G. oggi aperto presso la I^ Sez. civile del Tribunale di Palermo – G.I. dott. Spadaro, per querela di falso (in cui il sottoscritto conveniva in giudizio il Comune di Ustica, l’ex sindaco Vito Ailara, il tecnico Comunale Salvatore Compagno, e come parte necessaria il Procuratore Capo della Repubblica di Palermo e il PM Ennio Petrigni) relativamente alla falsità dei documenti posti a base della caducazione della concessione edilizia n. 331 del 31.08.1978, non si è formato alcun giudicato ovvero non è stata mai svolta alcuna indagine in merito e non è intervenuta alcuna statuizione da parte di altri Organi Giudiziari (né in sede penale, né in sede amministrativa).

(Si allega querela di falso)

Si aggiunga che alla data del 01.03.1980 il geom. Compagno era stato sospeso con effetto immediato dal servizio dall’allora Sindaco Vassallo sicché anche la relativa relazione dell’1.03.80 in assenza di “verbale di sopraluogo” mai redatto e pertanto non rinvenuto dal PM dott. Ennio Petrigni agli atti del Comune di Ustica e posta a base della ordinanza di demolizione ne risultava, in ogni caso, inficiata (tamquam non esset)”.

La falsità della relazione del 15.03.1980 a firma del sig. Salvatore Compagno e della ordinanza n. 22 del 5.11.1981 prot. n. 5113 rep. 271 (che determineranno l’acquisizione dell’immobile da parte della P.A.) nella parte in cui si afferma essere stato visto il verbale di sopralluogo pretesamente effettuato in data 1.03.1980 è fondata per le seguenti considerazioni:

A) Risultanze della relazione redatta dall’Arch. Anna Donatella Lino.

B) Relazione del CTU Ing. Palazzo nominato nel procedimento penale iscritto al n.1553/83 rg.- Risultanze delle escussioni dei testi ivi effettuate – Giudice dott. Paolo Borsellino -.

Il Geom. Compagno in sede di deposizione resa dinanzi ai Carabinieri all’inizio delle indagini, scaturita dalla denuncia dell’odierno concludente risalente al 12.09.1981, ebbe modo di affermare che nei lavori effettuati dalla Società s.a.s. proprietaria dell’Hotel San Bartolomeo, erano stati riscontrate delle difformità, rispetto alla concessione edilizia, di entità così lieve da non legittimare, a suo giudizio, un drastico provvedimento di sospensione delle opere, intervenuto si ribadisce il 12.09.1981 (ordinanza n. 20).

Ebbene delle due l’una: come poteva il Compagno affermare che alla data del settembre 1981 erano state riscontrate delle difformità rispetto alle licenze rilasciate dalle Autorità preposte e poi invece dichiarare, per come risulta dalla successiva ordinanza (di demolizione dell’albergo) risalente al 5.11.1981 n. 22, che egli avrebbe fatto un sopralluogo addirittura nel marzo del 1980, nel quale era stato accertato che i lavori non erano ancora iniziati.

E’ evidente che il sopralluogo invero non fu mai effettuato alla data – 1.03.1980 – risultante dalla relazione del 15.03.1980, anzi esso fu artatamente e scientemente inserito nel corpo dell’ordinanza di demolizione dell’Hotel S. Bartolomeo al solo fine di determinarne in modo illegittimo e contra legem la chiusura dell’impresa.-

Altro che “amministrazione allegra!!!!” come ebbe a definire il PM Petrigni tali comportamenti che invece sono ascrivibili ad un vero e proprio “crimine” commesso da una associazione a delinquere finalizzata a distruggere un’opera di rilievo, di pubblica utilità dei Bonura.

A ciò si aggiunga quanto riscontrato nella sentenza penale R.G. 2326 del 27.10.93 che passata anch’essa in giudicato e successiva alle sentenze menzionate dal PM dott. Picchi invece verteva precipuamente sulla materia dell’effettivo sopraluogo citato nella relazione tecnica dell’UTC di Ustica.

Tale sentenza manoscritta dallo stesso giudice estensore dott. Rizzo nel 1993 affermava infatti che: “….Alla anzidetta considerazione connessa all’omesso avviso dell’ispezione del terreno e quindi all’omessa tempestiva conoscenza dell’eseguito accesso sia pure informale si aggiunga che l’accertamento relativo alla concessione edilizia rilasciata ai Bonura, si trova verbalizzata non in autonoma e separata relazione, bensì riportata in coda a numerosi altri rilievi attinenti ad altre licenze edilizie, in guisa tale da far nascere giustificati sospetti sull’effettività e regolarità dell’atto.”

Per quanto attiene al punto di pag. 2 della richiesta di archiviazione che così recita:”che con riferimento ad eventuali responsabilità a carico di Ailara Fabio, Zummo Marco e Licciardi Attilio per fatti strettamente connessi con quelli oggetto del presente procedimento, le relative posizioni sono state oggetto del p.p. nr. 5444/05 (per i primi due) e 9990/02 (per il terzo), definite con provvedimenti di archiviazione cui si rinvia integralmente (cfr. carpetta D allegata alla presente richiesta);”

Si precisa che per l’archiviazione di entrambi i procedimenti i PM sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Caltanissetta e di Cagliari e che per l’archiviazione del proc. 9990/02, PM dott. Bianco, si precisa che il sottoscritto non venne mai informato della richiesta di archiviazione giusta postilla aggiunta con carattere diverso a margine dell’atto di archiviazione chiedendone la non notificazione al sig. Bonura in contrasto con quanto previsto dall’art.408 c.p.p.

In ogni caso tali fascicoli (di cui il 9990/02 prodotto dal sottoscritto al PM) costituiscono testimonianza scritta della linearità del comportamento del sottoscritto e le omissioni del dott. Bianco denunciate, come detto a Caltanissetta.

Ancora si legge a pag. 2 dell’atto opposto:”che con nota del 2 novembre 2009 il Genio Civile di Palermo relazionava positivamente in ordine alle condizioni statiche e procedurali relative all’Hotel Clelia “. Al riguardo si fa notare quanto grave sia quanto sostenuto dalla Procura della Repubblica di Palermo che non vuole accertare la vera situazione di fatto della ex Pensione Clelia, oggi Hotel Clelia tre stelle, reiterando ancora una volta la stessa documentazione prodotta dal G.C. di Palermo sulle condizioni statiche dell’edificio.

Tutto ciò non risponde allo stato di fatto dell’Hotel Clelia che invece è opera abusiva non sanabile per struttura non conforme alla normativa vigente per le costruzioni in zona sismica che avrebbe dovuto passare per una demolizione e ricostruzione dell’edificio che invece si regge su quattro elevazioni che pesano su vecchie fondazioni relative all’elevazione di un solo piano. Mai l’edificio che oggi ospita l’Hotel Clelia è stato demolito e ricostruito.

Quanto trasmesso dal G.C. di Palermo non risponde allo stato dei luoghi e costituisce un grave pericolo per la pubblica incolumità.

Inoltre, in occasione del sopraluogo compiuto ad Ustica dalla PG, sarebbe bastato usare un metro per misurare le altezze dell’edificio dell’Hotel Clelia, per constatare che le stesse superano il doppio della larghezza delle strade. Anche questa prescrizione della normativa antisismica risulta violata.

Lascia sgomenti, per capacità di chiaroveggenza del PM dott. Picchi, quanto sostenuto a pag. 2, quando afferma:”che con nota del 21 gennaio 2008 la PG delegata relazionava sull’attività effettuata indicando compiutamente tutti gli atti acquisiti che fanno parte del fascicolo ed inoltre allegava CD sul sopralluogo del 21 settembre 2009”(cioè dopo la richiesta di archiviazione) forse utilizzando lo stesso CD delle foto fornite al PM Petrigni da parte offesa. Ma quello che più stupisce è che il PM allega alla nota del 21 gennaio 2008 un CD su un sopraluogo indicato come eseguito nell’anno successivo. (sic.!!!!).

Per quanto altro dedotto e cioè:” che in ordine alla lamentata ipotesi di cui all’art. 323 c.p. nei confronti dei responsabili del comune di Ustica sulle determinazioni assunte in merito alla destinazione dell’Hotel S. Bartolomeo ed alle successive controversie con la curatela e con la SABO srl, si allegano, per facilità di consultazione. copie dei seguenti atti:

– verbale di sit rese da Messina Aldo in data 17 novembre 2008;……..

………………..” ci si sofferma sul fatto che sarebbe stato invece conducente ed utile alle indagini interrogare il sindaco di Ustica dott. Aldo Messina su quanto egli stesso ha affermato nell’articolo pubblicato su Repubblica Palermo il 28/07/2004 (che si allega) lì dove sostiene rispondendo alle accuse del predecessore Attilio Licciardi “…Questa amministrazione ha combattuto e continuerà a combattere qualsiasi forma di abusivismo edilizio, anche se a commetterlo fosse lo stesso sindaco o gli assessori di questa o, più, probabilmente, delle passate giunte”.

Il riferimento più che subliminale del sindaco Aldo Messina a reati di abusivismo anche di sindaci e assessori di questa o più probabilmente delle passate giunte , sembra suonare più come un avvertimento al Licciardi a non proseguire nelle critiche al suo operato pena l’apertura di atti amministrativi sulle sue attività, tra cui la pensione Clelia dello zio Vito Ailara.

Tra l’altro delle gravi irregolarità urbanistiche della pensione Clelia è stato scritto da una non meglio specificata associazione usticese in una lettera indirizzata al Sindaco (allegata) sui reati di abusivismo compiuti nella pensione, in cui, tra l’altro proprio nel 2004 ci furono opere di sopraelevazione e ristrutturazione documentate dalle foto fornite dal sottoscritto al Pm dott. Petrigni.

Agli atti il sottoscritto ha già prodotto tale lettera che pur venendo protocollata al Comune non fu oggetto di alcun intervento ufficiale della pubblica amministrazione, piuttosto costituì verosimilmente un’arma di ricatto unitamente alla e mail che l’avvocatessa Giovanna Livreri, a insaputa del sottoscritto, inviava al candidato sindaco Aldo Messina in merito alle denunce contro Vito Ailara e Attilio Licciardi. (si allega copia della e mail) e la stessa e mail fu poi letta dal neo Sindaco Messina in sede del primo Consiglio Comunale.

(si allega copia della email del 16.maggio.2003)

Dopo di che nacque l’affinità di interessi fra la famiglia Ailara ed il Sindaco Aldo Messina ……….

E’ riscontrabile dagli atti della Giunta e del Consiglio Comunale tra gli anni 2004/2005 come il sindaco Messina fosse stato più volte messo in minoranza per poi trovare l’appoggio proprio nel gruppo dell’opposizione ossia dello stesso Ailara e Licciardi.

Si tralascia il commento su tutti i giudizi richiamati perché fondati su documenti oggetto di querela di falso su cui attualmente pende procedimento giudiziario.

Ma ci si meraviglia come non venga mai citata la sentenza di Cassazione del 22.gennaio 2009 che assegna al Comune di Ustica il possesso dell’immobile nel contenzioso tra la società SA.BO srl. e il Curatore fallimentare da una parte e il Comune di Ustica dall’altra spogliando dei beni il fallimento e ciò per responsabilità della curatela fallimentare.

Ovviamente anche questa sentenza non tiene conto che l’ordinanza di demolizione si basava su falsa documentazione arrivando addirittura a colpevolizzare i Bonura che pur sapendo di essere abusivi portano a termine i lavori di edificazione dell’Hotel (si,sic,sic!!!!).

Su tutto il resto meglio stendere un velo pietoso.

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Per ciò che il Pm scrive “con riferimento al lamentato occultamento della perizia “Lino” che a detta del Bonura sarebbe stato scoperto solo nel 2003, si rappresenta che con provvedimento del 4 settembre 1989 il Comune di Ustica rilasciava all’avv. Vincenzo Barbiera, in qualità di curatore fallimentare della società “Hotel S. Bartolomeo di Bonura & C. sas”. autorizzazione di abitabilità dell’immobile, richiamando il parere reso dal geom. Ennio Riina all’uopo incaricato. parere che, di conseguenza, non poteva non essere ostensibile. Si legge nel detto parere – tra l’altro sostanzialmente è conforme alle conclusioni della perizia “Lino” -. che tra la documentazione dal medesimo esaminata al fine di rispondere all’oggetto dell’incarico conferito con delibera nr. 271 del 14 agosto 1985, vi era anche la consulenza legale dell’avv. Amato e la consulenza tecnica dell’arch. “Lino”: da ciò si desume che l’esistenza di tale consulenza tecnica “Lino” veniva reso conoscibile sin dal 1989, con ciò che ne consegue in termini di procedibilità per eventuali omissioni penalmente rilevanti da parte degli organi comunali, le quali devono pertanto collocarsi utilmente in tale data (cfr. carpetta F allegata alla presente richiesta)”…

Si precisa:

1) Che il sottoscritto, contrariamente a quanto sostenuto dal Pm in merito ad un “lamentato occultamento”, non ha mai potuto avere accesso ai fascicoli fallimentari nonostante le decine di richieste rivolte sia al curatore che ai giudici delegati che sino ad oggi si sono avvicendati per venticinque anni, tanto che il sottoscritto ha denunciato il curatore, l’avvocato Barbiera, per abuso in atti d’ufficio oltre che per mala gaestio; allo stesso modo anche il Comune di Ustica oppone il proprio diniego al rilascio di qualsiasi documento il sottoscritto richieda o in prima persona o a mezzo del proprio legale, tanto che le richieste rimangono disattese in un omertoso silenzio: anzi proprio dall’estratto del procedimento penale 5444/2005 nel verbale di identificazione documentazione da acquisirsi la stessa avv.ssa Livreri, che nel 2003 condusse le indagini difensive nel procedimento penale 9990/02 presso il Comune di Ustica, per la gravità del comportamento tenuto dai funzionari comunali aggiunge una postilla in cui scrive “ Il sottoscritto legale avv. Giovanna Livreri, con l’assistenza e alla presenza dei suddetti signori Lauricella Mario, Sgroi Angelo e Talluto Francesco, dichiara di aver ricevuto negazione e rifiuto di sottoscrizione del presente verbale da parte dei seguenti funzionari: Sonia Acquado la quale ha rifiutato di sottoscrivere per sé e anche quale interprete della volontà dei suoi funzionari architetto Marco Zummo e geometra Marcello Caserta che dichiara non volere sottoscrivere il presente verbale. Pertanto si trasmette copia in originale dello stesso a mero deposito c/o la casa comunale” (vedi allegato).

Ottenere la perizia Lino dunque per il sottoscritto era una vera e propria chimera, altro che un “lamentato occultamento”(vergogna)!, tanto più che essa ha un fondato valore probante in merito alla validità e correttezza dell’opera edilizia portata a termine dal sottoscritto.

2) In merito all’asserzione per la quale il Pm afferma “ vi era anche la consulenza legale dell’avv. Amato e la consulenza tecnica dell’arch. “Lino”: da ciò si desume che l’esistenza di tale consulenza tecnica “l-Mo” veniva reso conoscibile sin dal 1989,..” esiste una lettera inviata dal sottoscritto il 10 aprile del 2003 all’architetto Donatella Lino in cui le si chiedeva di prendere visione e copia della perizia tecnica di cui il sottoscritto non era mai potuto venire in possesso sino ad allora, a quella richiesta seguiva il diniego della professionista che rispondeva il 22 aprile del 2003 “ …ritengo doveroso precisarLe che la richiesta di copia della perizia tecnica, redatta dalla sottoscritta a seguito di incarico della Giunta Municipale di Ustica, va inoltrata alla stessa Amministrazione Comunale e non già alla scivente atteso che qualunque “opera” oggetto di una prestazione professionale rimane di proprietà del Committente” (vedi lettere allegate).

Ciò ha costretto il sottoscritto a rivolgersi alle vie legali per ottenere la perizia “Lino” che non era per nulla resa conoscibile ad alcuno se non a mezzo di indagini difensive relative al procedimento penale 9990/02 in cui si denunciavano, tra i numerosi soggetti, proprio sindaci, ex sindaci e tecnico comunale afferenti all’Amministrazione pubblica di Ustica colpevole pure di un comportamento volto all’ostruzionismo verso il sottoscritto ed i propri legali allorquando cerchi di ottenere documentazione cui di diritto dovrebbe avere libero accesso come qualsiasi altro cittadino e ciò sino ai nostri giorni.

3) Si precisa inoltre che la suddetta perizia “Lino” veniva soppressa agli atti del fascicolo della concessione edilizia relativa alla licenza n. 331 del 31 agosto 1988, tanto che veniva occultata in un’altra carpettina verde titolata “Comune di Ustica – riserva naturale marina” come si evince in modo eclatante dalla Raccomandata a Mano del 7 maggio 2003 dell’avv.ssa Livreri a pag 3 punto 5 (vedi allegato) inerente sempre le indagini difensive del procedimento penale 9990/02.

Tutto ciò descritto e documentato sta a dimostrare l’ipotesi di falso ideologico consumato dal Pm dott. Picchi, come pure dal suo predecessore, in una lettura investigativa che stravolge il senso degli atti processuali dopo addirittura sette anni che tali documenti transitano da una scrivania all’altra dopo le consecutive archiviazioni, e che invece se letti nella loro interconnessione logica e temporale dimostrerebbero un reato di associazione a delinquere di più soggetti finalizzato alla locupletazione del patrimonio immobiliare dei Bonura sia attraverso pubblici ufficiali e i loro atti, sia attraverso imprenditori e professionisti legati ad ambienti giudiziari, a banche e in ultimo ma fondamentalmente ai capimafia di riferimento.

A tal punto inquieta la richiesta del Pm che chiede “Voglia il Gip in caso di accoglimento della presente richiesta disporre su quanto in sequestro”, unico rigo sottolineato delle tre paginette, ovvero il dissequestro del San Bartolomeo, come suo precipuo interesse rispetto alle indagini; immobile che tutt’oggi è stato acquisito come elemento probatorio dello scempio fatto in venticinque anni dai pubblici amministratori e dalla curatela fallimentare, così tra un’archiviazione e l’altra, tra una aggiudicazione fittizia e l’altra, e forse saranno le cooperative isolane di consanguinei ai soggetti denunciati alla fine a rogarsi il diritto di appropriarsi illecitamente della proprietà estorte ai Bonura!!!!

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Infine contrariamente a quanto sostenuto dal PM, in riferimento alla posizione Barbiera Vincenzo curatore del fallimento 191/85 si precisa che:

Nel predetto fallimento

a) non sono stati ristorati i creditori,

b) il bene oggetto del fallimento è stato prima chiuso dall’allora giudice delegato dott. Giuseppe Barcellona nonostante fosse in piena attività, e poi saccheggiato di beni e suppellettili per poi essere deprezzato del valore effettivo in sede di un’asta fallimentare

c) in ultimo il bene stesso è andato perso, perché assegnato in Cassazione alla pubblica amministrazione per l’inerzia e la colpevole noncuranza della curatela rea di aver deliberatamente privato l’attore consapevolmente del legittimo diritto alla riabilitazione così come stabilito in uno Stato democratico.

d) non è stata presentata opposizione al P.R.G., relativamente al cambio di destinazione d’uso dell’immobile (opera di pubblica utilità)

 

Stante quanto precede, si chiede che:

 

 

VOGLIA

IL SIGNOR GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Dichiarare ammissibile la presente opposizione, conseguentemente respingere la richiesta di archiviazione effettuata dal P.M. fissando la data dell’udienza in Camera di Consiglio.

Palermo, lì 26/03/2010

Con Osservanza

Baldassare Bonura

 

Baldassare Bonura: Riceviamo e pubblichiamo la 5^ opposizione alla richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica di Palermoultima modifica: 2010-04-13T18:30:00+02:00da aldo251246
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