Hotel San Bartolomeo, nella sentenza del ‘93 fatti rilevanti

Sentenza penale del 1993 C d'Appello di PA inesistenza sopralluogo UTC_Pagina_01

http://arig.myblog.it/

RICEVIAMO & PUBBLICHIAMO

Rendo pubblico il contenuto della sentenza penale di assoluzione del procedimento n.2326/1993, emessa dalla I^ Sez. della Corte d’Appello del Distretto di Palermo, avente ad oggetto l’assoluzione dei germani Bonura dal reato di calunnia “perché il fatto non sussiste” (mancanza dell’elemento soggettivo) con riforma della sentenza di primo grado del 1989.

L’accertamento in sede penale chiarisce la natura del “sopralluogo” presso il cantiere edilizio del sottoscritto avvenuto in violazione dei crismi di legge, e conferma, ulteriormente, quanto già aveva sostenuto, in sede penale di appello,  nella requisitoria l’allora Pm Agata Consoli, che accertò la piena efficacia della Concessione edilizia n. 331 del sottoscritto al momento della emissione della ordinanza sindacale di sospensione dei lavori e della successiva di demolizione di tutte le opere eseguite per “decadenza del titolo concessorio”.

Premesso che in seguito alla denuncia sporta dal sottoscritto e dai propri fratelli per i legittimi “dubbi” sul sopralluogo svolto dall’allora UTC, su indicazione del Sindaco, nel 1981, fummo accusati del reato di calunnia, e, poi, assolti nel 1993, “perché il fatto non sussiste” nella sentenza manoscritta dal Giudice Giuseppe Rizzo nq. di Presidente del Collegio giudicante – Consiglieri i Giudici: Giuseppe Nobile e Tommaso Virga – Pm Sostituto Procuratore generale della Repubblica D.ssa A.M. Leone.

Sentenza penale del 1993 C d'Appello di PA inesistenza sopralluogo UTC_Pagina_12

Dispositivo di assoluzione “perché il reato di calunnia non sussiste” della Corte d’ Appello penale di Palermo con riforma del primo grado 1989.

Scrive il Presidente Rizzo:

“…più circostanze ed elementi ben avrebbero potuto fare insorgere nei denuncianti quanto meno il dubbio sulla effettiva esecuzione della relazione del “sopralluogo” e, conseguentemente, sulla colpevolezza del tecnico denunciato, con riferimento all’incolpazione di falso… Ed infatti rispetto alla rilevanza ed alla conseguenza che un atto di ispezione giuridica avrebbe potuto avere sulla efficacia della concessione edilizia (decadenza della stessa per mancato inizio dei lavori)  appare comprensibile che i proprietari  si attendessero un avviso di convocazione sul terreno, in modo che l’accertamento avvenisse in contraddittorio con gli interessati e secondo i crismi propri di tale atto da osservarsi

All. jpeg Sopensione del tecnico comunale in data 15 03 1980

anche nel procedimento amministrativo in oggetto. Ne consegue che la mancata ricezione di qualsivoglia avviso, o, comunque di una informale comunicazione ben potè ingenerare una ragionevole perplessità sulla riferita operazione di “sopralluogo”…anche a seguito della dichiarazione del tecnico nel corso del procedimento penale, e confermate, pure nel corso di questo (v.f 173 2) secondo cui in effetti egli non aveva effettuato “il sopralluogo” all’interno del fondo, in cui avrebbe dovuto essere realizzato l’albergo…” !!!!!!. (il tecnico era il geom. Salvatore Compagno)

Dunque: dall’omesso avviso di ispezione del terreno alla data dell’1 marzo 1980; dall’omessa tempestiva conoscenza dell’eseguito accesso al terreno sia pure informale “sporgendosi dal muro di cinta del cantiere” (asserito in sede processuale dallo stesso Tecnico); dal fatto che l’accertamento relativo alla concessione edilizia n. 331 del sottoscritto si trova in calce ad altri venti sopralluoghi eseguiti in un “sabato” per giunta in un periodo in cui il Tecnico era sospeso dal ruolo di responsabile UTC (vedi documento su allegato), sono chiaramente emersi, come scrive il Presidente Rizzo, estensore della detta sentenza penalegiustificati sospetti sulla effettività e regolarità dell’atto” (sopralluogo) confermati peraltro dall’inesistenza di un verbale così come previsto dal “regolamento edilizio” allegato alla presente denuncia.

Quindi non solo le ordinanze sindacali n.ri 20 e 22 (sospensione dei lavori e ordine di demolizione) emesse nel 1981 dall’allora Sindaco sono viziate da totale incompetenza, ex lege 64/1974 ex artt. 17 e 18, per la subordinazione delle competenze del Sindaco al Genio Civile, ma altresì sono prive di efficacia in quanto non suffragate da oggettivi e veri dati di fatto vista la mancanza di un verbale di sopralluogo attestante l’avvenuta ispezione dei luoghi secondo i crismi del regolamento comunale vigente nel Comune di Ustica, come confermato dallo stesso Tecnico comunale .

Su tutto questo il sottoscritto ha ottenuto, in sede di Appello di Palermo, il giudizio di merito nel procedimento civile oggi pendente per “falso” contro le ordinanze sindacali emesse nel 1981 dal Sindaco del Comune di Ustica, poste a fondamento del preteso diritto di acquisizione “al gratuito patrimonio” dell’hotel San Bartolomeo, illegittime ed emesse contro la legge 64/1974 citata nella concessione edilizia n.331/1978, che, invece, era incontestabilmente valida ed efficace come accertato, prima, dal Giudice Istruttore D.re Paolo Borsellino, tra il 1981/82, e poi dal PM e dal Giudice estensore nei successivi procedimenti penali del 1984 e del 1993.

Hotel San Bartolomeo, nella sentenza del ‘93 fatti rilevantiultima modifica: 2016-09-29T00:36:30+02:00da aldo251246

Questo elemento è stato repostato da

  • Avatar di aldo251246
Questa voce è stata pubblicata in "Amministrazioni allegre", comunicati, GIUSTIZIA, Hotel San Bartolomeo. Caso giudiziario e documenti, riceviamo e pubblichiamo, ultimissime. Contrassegna il permalink.