Quindi la Corte ha dichiarato la nullita’ della sentenza di primo grado, che era esitata in favore del Comune di Ustica, perche’ viziata da “motivazione apparente” e perche’ “priva della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione in ossequio all’art. 132 c.p.c.”.
Così motiva il Collegio l’annullamento accogliendo l’appello di Bonura: “Infatti, all’infuori dell’ipotesi di mancanza di sottoscrizione del giudice, espressamente prevista dal secondo comma dell’art. 161 c.p.c. è possibile, quindi, configurare altri casi di inesistenza della sentenza tutte le volte che la medesima difetti di quel minimo di elementi e presupposti necessari per produrre quell’effetto di certezza giuridica che è lo scopo del giudicato”.
Dunque per l’effetto il Collegio “rimette il giudizio al Tribunale di Palermo presso il quale la causa dovra’ essere riassunta nei termini previsti dalla legge decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza. Dichiara compensate integralmente tra le parti le spese del presente procedimento”.
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