Hotel “San Bartolomeo”, Ustica, 4 stelle nel centro storico

Hotel San Bartolomeo: la concessione edilizia è valida

Pubblico la eclatante verità documentata dalGeometra Ennio Riina nel 1986, in sede di “Relazione per la Commissione Edile dell’hotel San Bartolomeo” disposta dal Comune di Ustica, dal Sindaco Nicola Longo, a seguito di nota n. 4415 del 6 luglio 1985 inviata al Collegio dei Geometri della Provincia di Palermo, la cui risposta fuprotocollata al Comune il 3 agosto 1985 con Prot. N° 5077.

Così scrive il Geometra:

“• INIZIO DEI LAVORI

Come detto precedentemente, la concessione n. 331 fu rilasciata dal Comune in base al progetto presentato dai concessionari e munito del visto n. 12467 dell’ Ufficio del Genio Civile del 5.7.I977 soltanto ai sensi dell’art. I7 della legge 2.2.1974 n. 64.

• In tale visto l’Ufficio del Genio Civile nel prescrivere la esecuzione di alcuni adempimenti da parte dei concessionari (indagini geognostiche da effettuare a seguito degli scavi di sbancamento ed in base ai quali risultati confermare i calcoli di staticità e l’adozione delle strutture di fondazionì con travate anche perimetrali da cui inizino le armature dei pilstri) , subordinava a tali adempimenti la autorizzazione ad iniziare ilavori ai sensi dell’art. 18 della legge 2.2.1974 n. 64.

•L’art. I8 della sopracitata legge recita testualmente “FERMO RESTANDO L’OBBLIGO DELLA LICENZA EDILIZIA DI COSTRUZIONE PREVISTA DALLA VIGENTE LEGGE URBANISTICA, NELLE LOCALITA’ SISMICHE…NON SI POSSONO INZIARE I LAVORI SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DALL’UFFICIO DEL GENIO CIVILE.

“L’AUTORIZZAZIONE VIENE COMUNICATA SUBITO DOPO IL RILASCIO AL COMUNE PER I PROVVEDIEMNTI DI SUA COMPETENZA.

L’ autorizzazione all’inizio dei lavori ai sensi dello art. 18 della Legge 2.2 .1974 n .64 fu rilasciata  dal Genio Civile in data 1.10.1980 (prot, 17844) eppertanto è chiaro CHE PRIMA DEL 1.10.I980 NON POTEVANO ESSERE ESEGUITE STRUTTURE IN C.A .

•Ciò premesso e considerato ~ si rileva che poichè la concessione edilizia n. 331 fu rilasciata dal Comune di Ustica il 31.8.1979 con il N.O. del Genio Civile rilasciato soltanto ai sensi dell’arte I7, in forza delle sentenze · amministrative avanti citate , il termine di cui all’ art. 4 della legge 28.12. I977 n .10 e dell’ art. 36 della Legge Regionale 28.12.1978 n. 71 decorre dall’1.10.I981, data. in cui il Genio Ci vile di Palermo autorizzò l’inizio delle opere di costruzione.

DA QUANTO ESPOSTO SOPRA NE CONSEGUE IN FATTO LA VALIDITA’ DELLA CONCESSIONE EDILIZIA N. 331 DEL 31.8.1978.”

La relazione del Geometra, tra l’altro, smentiva e correggeva quanto asserito nella nota110/UT del 3.3.I980 dell’U.T.C. del Comune che invece aveva scritto “Pur mancando una norma precisa in merito alle quali attività edilizie possono  considerarsi  inizio lavori…” ; nei fatti esisteva già sentenza espressa dagli Organi Amministrativi:  Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Sicilia10.5.1974- Sentenza n. 167. Cui, poi, si sarebbero aggiunte le altre statuizioni coesistenti alla relazione Riina: T.A.R. – Sicilia -Sez. Catania 6.1 .1982 -Sentenza N° 1; T.A.R.- Sicilia- 8.4.83 – Sentenza n. 292 .

L’ art. 18 I  comma- Legge 2.2.1974 n. 64- : costituisce UNA “CONDICIO IURIS” SOSPENSIVA della efficacia delle licenze edilizie, per cui il termine annuale di decadenza per lo inizio dei lavori nelle suddette zone sismiche COMINCIA A DECORRERE DALLA DATA IN CUI LA LICENZA CONSEGUE GIURIDICA EFFICACIA E CIOÈ DALL’INTERVENUTA AUTORIZZAZIONE DEL GENIO CIVILE. LEGGI TUTTO 

Hotel “San Bartolomeo”, Ustica, 4 stelle nel centro storicoultima modifica: 2016-08-27T13:32:06+02:00da aldo251246

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