Ustica – Hotel San Bartolomeo, difetto di posizione giuridica del Comune di Ustica (PA)

Pagine 1 sentenza Nozzetti 2011

 

In merito alle questioni giuridiche pendenti , ad oggi, sull’hotel San Bartolomeo di Ustica, come recentemente accertato dai difensori del Sig. Baldassare Bonura, si è reso noto, sia in atti dei processi civili sia in denuncia alle autorità inquirenti, che il Comune di Ustica, giusta sentenza passata in giudicato, non dispone giuridicamente del possesso dell’immobile avendo perso, nel 2011, il giudizio di reintegra nel possesso contro terzi (contenzioso iniziato nel 2005). Anche questi soggetti terzi hanno visto prescriversi il diritto possessorio, non avendolo reclamato nei termini di legge.

Pagine 5 sentenza Nozzetti 2011-2

 

Dispositivo della sentenza civile, INTER ALIAS, passata in giudicato, recante il N.3858/2011, Cron. 9582/2011 Rep. 2587/2011, depositata il 18.08.2011 e iscritta al N. 7077 del Reg. Gen. Affari civili dell’anno 2005.

In effetti, i difensori del Sig.  Bonura, recentemente,  hanno accertato l’assenza di titolo di possesso della P.A. valido per la richiesta, proposta nel 2016  contro Bonura, di “reintegra nel possesso” di un bene giuridicamente non posseduto dalla Stessa P.A. Di questo giudicato del 2011 la P.A. non poteva non sapere; per ipotesi di truffa e di frode processuale, volta alla locupletazione di un bene della famiglia Bonura, e’ già stata sporta all’autorità giudiziaria.

Il dispositivo della sentenza del 2011 respinge la “richiesta di reintegra nel possesso” del Comune di Ustica, parte attrice, contro tal SABO s.r.l., parte convenuta. Il difetto della posizione giuridica del Comune di Ustica non e’ stato accertato dal giudice cautelare, e per questo, e tanto altro, sono stati chiesti accertamenti anche in sede penale.

Inoltre, in sede civile, come e’ gia’ stato prodotto in atti ai giudici collegiali competenti, nel 2005 sono state annullate tutte le trascrizioni in favore del Comune usticese, insieme alle delibere e ai comodati d’uso emessi sull’Hotel San Bartolomeo (destinatari: Centro Studi, Gabbiano Reale, Gruppo bandistico, “magazzino”…) con ordine di cancellazione al Registro Immobiliare disposto con Decreto del Tribunale di Palermo. Infine, un precedente Decreto del 2004, emesso dal Giudice della Sezione fallimentare di Palermo, dichiarava: “prive di efficacia effettiva” le destinazioni d’uso predette. Anche questi fatti giuridici, inequivocabili, sono stati posti a conoscenza dei giudici collegiali competenti per prenderne atto in modo terzo e imparziale.

L’immobile  NON E’ MAI STATO DESTINATO A NESSUNA ATTIVITA’ DI PUBBLICA UTILITA’, infatti tutta la Comunita’ usticese ne è testimone.

Nessun locale dell’hotel sarebbe risultato effettivamente destinato a svolgere le attivita’ solo verbalmente rappresentate dalla difesa del Comune: tutto cio’, giuridicamente, e’ confermato dal Decreto n. 5371/2004 del Tribunale di Palermo – Sez. fallimentare (pag. 8) che respingeva IL RECLAMO PER LA REINTEGRA NEL POSSESSO al comune “per non effettività delle destinazioni d’uso pubblico dell’hotel” (tra l’altro le relative trascrizioni sono state tutte cancellate dalla Conservatoria di Palermo sin dal 2005). Nel 2011, come detto, IL POSSESSO VENIVA NUOVAMENTE RESPINTO AL COMUNE DI USTICA.

Reintegra nel possesso respinta al Comune di Ustica - Decreto del tribunale di Palermo sez. Fallimenti 2004

Reintegra nel possesso respinta al Comune di Ustica – Decreto del tribunale di Palermo sez. Fallimenti 2004

jpeg Decreto 2004 pag 2 ritagliata

jpeg Decreto 2004 pag 3 def

Ustica – Hotel San Bartolomeo, difetto di posizione giuridica del Comune di Ustica (PA)ultima modifica: 2019-06-25T12:17:12+02:00da aldo251246
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