Ustica, contestato il Piano OO.PP. 2015/2017

progetti e piano triennale

 

 

 

Riceviamo & Pubblichiamo

A.R.I.G Associazione Rimedi Ingiustizie Giudiziarie

Diffida nullità delibera di Consiglio

Da: comune@pec.comune.ustica.pa.it

Data: Mar 24/11/2015 08:54

A: Baldassare Bonura xxxxxxxxxxx

Comune di Ustica,

con la presente le notifichiamo che in data 24-11-2015 la sua email avente
oggetto ‘Diffida nullità delibera di Consiglio – Piano Triennale OO.PP. 2015/2017’ è stata protocollata con numero 6663.

Grazie.
Cordiali Saluti.

Baldassare Bonura

Via xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxx Palermo

Pec: xxxxxxxxxxx

All’att.ne degli Organi di controllo ed esecutivi del Comune di Ustica

Segretario comunale ” a scavalco”

Presidente del Consiglio Comunale

Revisore dei Conti

Responsabile dell’Ufficio tecnico “facente funzione”

 

Oggetto: Opposizione avverso delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 16/11/2015, pubblicata sull’albo pretorio on-line in data 18/11/2015, avente ad oggetto: Comune di USTICA (PA) – Piano Triennale Opere Pubbliche anno 2015/2017, “immediatamente esecutiva”, emessa in violazione di quanto disposto dal Consiglio di Stato Sez. V del 23 ottobre 2002 n.5824, nonché:

– per mancanza di allegati all’atto della deliberazione e della pubblicazione della delibera sopra richiamata;

– per incompatibilità di due Consiglieri comunali votanti a favore

– per contraddittorietà del responsabile della certificazione tecnica della delibera del Piano Triennale  2015/2017.         

Il sottoscritto Baldassare Bonura nato a Palermo xxxxxx C.F. xxxxxxxxxxxx, proprietario dell’immobile “Hotel San Bartolomeo”, identificato al N.C.E.U. alle part.lle n. 447,450,653,654 e 655 del foglio catastale n.12 di Via San Bartolomeo n. 41, di fatto usucapito ex art 1158 c.c., avendo interesse a tutelare il proprio inviolabile diritto reale di proprietà, a ulteriore tutela del diritto patrimoniale, in ottemperanza al dettato CEDU in merito alla tutela del “diritto di proprietà” all’articolo 1 Prot.1, ferma la giurisprudenza della Corte, fin dalla sentenza 13 marzo 1978 Marckx c. Belgio, che: “…perviene addirittura a riconoscere meritevoli di protezione anche situazioni di mero fatto che – seppur caratterizzate dall’assenza di un legittimo affidamento del ricorrente e dal mancato rispetto della legislazione nazionale – parrebbero comunque tutelabili per effetto di un comportamento tollerante o inattivo dell’autorità pubblica”; (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, CEDU, sui diritti dell’uomo “La Convenzione” – Diritto alla protezione della Proprietà – Confisca – Violazione dell’Art. 1 protocollo n. 1 e art. 7 § 1 Cedu).

– Vista la pubblica diffida inoltrata in data 20 ottobre 2015 a Codesto Spett.le Comune avente ad oggetto “Nullità delle delibere del 25 settembre 2915” nonché dell’intervenuta usucapione da parte del sottoscritto sull’hotel San Bartolomeo, inviata contestualmente al Revisore del Conto e alla medesima P.A.e registrata al n. protocollo al n.5966.

– Visto quanto deciso dalla Suprema Corte di Cassazione “una volta compiutosi il periodo richiesto dalla legge per il compimento dell’usucapione (Nel caso de quo oltre 20 anni 1979 – 2002), a prescindere dall’intervento di una sentenza del tribunale o di un verbale di mediazione che dichiari l’avvenuto intervento dell’usucapione medesimo, il bene viene trasferito al nuovo proprietario libero da pesi e da vincoli, così come da diritti reali altrui.” Tale principio della c.d. retroattività reale della usucapione è stato ribadito più recentemente dalla sentenza 17 novembre 1973 n. 3082, con peraltro alla efficacia degli atti compiuti dall’usucapiente in pendenza del termine per il compimento dell’usucapione. La trascrizione di cui al citato articolo 2651 ha natura di pubblicità-notizia, in quanto assolve allo scopo di garantire completezza ai pubblici registri. Questo vuol dire che l’usucapione, anche se non ancora accertata giudizialmente da sentenza passata in giudicato (il giudizio di accertamento trovasi attualmente “sub judice” presso il Tribunale di Palermo) e, quindi, non pubblicizzata attraverso la trascrizione, non è vanificata da eventuali acquisti effettuati da terzi successivamente al compimento dell’usucapione stessa e trascritti nei pubblici registri.

– Visto che è stato disatteso, ancora una volta, quanto sopra premesso e comunicato nelle precedenti diffide inoltrate dallo scrivente a Codesto Ente “A VOLERE ESTROMETTERE L’HOTEL SAN BARTOLOMEO DAL PIANO TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE” DI CODESTO COMUNE, COSÌ COME PREVISTO PER LEGGE,

il sottoscritto propone opposizione

–  al “Piano triennale delle Opere Pubbliche anno 2015/2017”, pubblicato sull’albo Pretorio on-line del Comune di Ustica, giusta delibera consiliare n. 44 del 16/11/2015, il giorno 18.11.2015, per gli ulteriori gravi motivi che di seguito si elencano:

1) Così recita il Consiglio di stato Sez. V 23 ottobre 2002 n.5824: “Il Piano Triennale delle Opere Pubbliche è immediatamente impugnabile quando incide sull’interesse dei privati” visto che l’inserimento dell’opera nel programma delle opere pubbliche è seguito alla valutazione decisiva sull’utilità e fattibilità della medesima da parte dell’Ente locale, e visto che la comunità locale prende pubblicamente atto della certa quantità di risorse finanziate ad essa riferita, oltre che delle risorse personali e organizzative dell’Ente destinate a questa priorità anziché ad altre opere e interventi, pure richiesti ma esclusi dalla programmazione e quindi, temporaneamente, della loro realizzazione.

Non si tratta quindi di un’attività “meramente interna” agli Organi comunali di programmazione finanziaria e di razionalizzazione della spesa, ma di un atto fondamentale di individuazione di obiettivi concreti da raggiungere da parte deli Organi di governo dell’Ente, cui corrisponde la facoltà di verifica dei cittadini, singoli o associati, sulla “congruità e concretezza” delle scelte effettuate.

Devono perciò considerarsi impugnabili proprio solo quegli atti effettivamente dotati di lesività nei confronti dei cittadini incisi dall’attività amministrativa, tra i quali in via generale rientrano l’approvazione del progetto definitivo (espropriazione, spossessamento del bene in capo al privato) per “fini di pubblica utilità”.

A tal proposito si specifica lo stato dell’arte in merito ai giudizi civili gravanti sull’immobile:

– trascrizione del contenzioso attualmente sub judice per il giudizio civile n. 11059/2013 registrato presso la Conservatoria R.R.I.I. di Palermo al nr. 26774/particolare/34966/Reg. generale a favore di Bonura Baldassare contro il Comune di Ustica, in ordine al giudizio di accertamento del diritto reale di proprietà dell’Hotel San Bartolomeo, via San Bartolomeo 41, particelle 447,450, 653,654,655, F. catastale n. 12;

– procedimento giudiziario pendente presso la Corte D’Appello di Palermo  R.G. n. 1788/14 per querela di falso in via principale avverso le ordinanze emesse dal Sindaco pro tempore del Comune di Ustica (PA), Ailara Vito, in disapplicazione della L. 64/74, di decadenza della Concessione edilizia e di demolizione di tutte le opere realizzate;

– si precisa a tal proposito che la concessione edilizia era ed è perfettamente valida e verificata  non solo dalle perizie tecniche provenienti dalla stessa P.A. ma anche, urbanisticamente, dall’accertamento del G.I. dott. Paolo Borsellino attestante la conformità delle opere all’atto concessorio nonché dalla conformità delle opere realizzate rilasciata dall’Ufficio del Genio Civile di Palermo per le opere  di costruzione in zona sismica (L.64/74).

2) La delibera del Piano Triennale in oggetto pubblicata sull’Albo Pretorio on-line risulta nella sua pubblicazione priva degli allegati relativi al progetto esecutivo “Risanamento e recupero locali Hotel San Bartolomeo” di cui risulta allegato il solo riferimento nominale dell’opera con l’importo ad essa relativo:

– non è allegato nè menzionato alcun progetto generale né di stralcio;

– non è menzionato né allegato il progetto generale esecutivo dell’opera di cui di certo c’è solo in elenco l’ammontare alla cifra di euro 5milioni in tre anni;

– non è allegato nè menzionato il “verbale di validazione” relativo al progetto generale definito ex art. 47 D.P.R. n. 544/99 che del parere tecnico deve fare parte integrante;

– non è menzionato né allegato alcun riferimento alla congruità dei costi con l’effettivo stato dei luoghi essendo mancante l’allegato della relazione tecnica;

– non è menzionata né allegata la conformità tecnica del progetto rispetto alla legge n. 109/94 e norme coordinate della Legge Regionale 07/02. 07/03 e s.m.i con la relativa compilazione del “Verbale di Validazione” ex art. 47 del D.P.R. n 554/99;

– non è menzionata né allegata la determina del dirigente con il quale è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo;

– non è allegato lo schema del “Progetto generale quadro economico” per cui risultano non pubblicate le somme dettagliate a disposizione della Pubblica Amministrazione contravvenendo all’obbligo di pubblicità e trasparenza.

3)  La delibera è annullabile in quanto sussistono evidenti motivi di “incompatibilità” di due consiglieri comunali, che hanno votato espressamente a favore della stessa, per i motivi di seguito spiegati:

– In data 14/09/2001 l’allora vice-sindaco del Comune di Ustica, Renato Mancuso (oggi consigliere comunale Gruppo Ustica Democratica) incompetente per regolamento e per la Legge 64/74 ma frettoloso di agire in nome e per conto del sindaco pro tempore Attilio Licciardi, commettendo il reato di abuso di potere per incompetenza (l. 64/74) istituzionale emanava la ordinanza n. 23 del 14/09/2001, con la quale PRENDEVA ATTO che ai sensi dell’art. 7 della legge 47/85 il fondo identificato dalle particelle 447,450,653,654 e 655 F catastale n. 12 di via San Bartolomeo e l’area di sedime “sono acquisite di diritto al patrimonio di questo Comune” ed ordinava illecitamente la relativa trascrizione nei RR.II al fine dell’opponibilità dei terzi. L’immissione in possesso veniva effettuata con rottura dei sigilli della curatela fallimentare con presa violenta del possesso dell’immobile ma di fatto mai materialmente gestito. L’ordinanza, viziata oltretutto da incompetenza funzionale*, veniva “ratificata” dal dirigente U.T.C. in data 30.01.2002 prot. 637 del 30/01/2002. La trascrizione era stata però eseguita in data 20/09/2001 con il n. 27094 particolare/n. 36913 Registro Generale, su di un provvedimento privo di efficacia autoritativa, sanato poi ex post con effetti non retroattivi (*trascrizione illegittima di acquisizione di proprietà immobiliare da parte del Sindaco del Comune di Ustica incompetente per gli artt. 21,22,23,24,25,26,27 e 28 della L. 64/74 a procedere a tale trascrizione).

Ciò basta a dimostrare quanto sia inopportuno che lo stesso Mancuso oggi voti a favore dell’inserimento dell’opera San Bartolomeo nel Piano triennale delle opere 2015/2017.

– In merito alla consigliera comunale (Gruppo Ustica democratica) la Sig.ra Ailara Clelia, anch’ella espressasi con “voto favorevole”, basta ricordare che è la nota albergatrice dell’ex Pensione Clelia oggi Hotel Clelia 3 stelle prospiciente l’albergo San Bartolomeo; nonché figlia proprio dell’allora Sindaco Ailara Vito, che le ordinanze sindacali contro il mio albergo ebbe ad emettere e che, oggi, sono sotto pendenza di giudizio come sopra esposto. La stessa Sig.ra Ailara è altresì cugina di primo grado dell’attuale Sindaco Dott. Licciardi Attilio che, allora Sindaco nel 2001, come detto, provvide, attraverso il Vicesindaco Mancuso, all’immissione in possesso dell’hotel di mia proprietà come sopra esposto. Tutto ciò sembra possa bastare ad allarmare, chi di competenza, su evidenti motivi d’interesse non solo pubblico sull’approvazione dell’opera Hotel San Bartolomeo nel Piano triennale 2015/2017.

4) Due giorni prima del Consiglio Comunale del giorno 16 novembre 2015, sede di delibera del Piano Triennale de quo, il ragioniere Gaetano Caminita, già organico agli uffici comunali facente funzione di “responsabile delle Attività produttive”, area Ufficio tecnico, è stato nominato dal Sindaco Licciardi a sostituire, sino al suo ritorno dal congedo ordinario, il geometra Giancarlo Caserta che a sua volta era stato  nominato “facente funzioni di capo dell’Ufficio tecnico”,  a seguito delle dimissioni dell’ingegner Giuseppe Riccio. Dal verbale delle votazioni del C.C. del 16.11.2015 sul Piano Triennale risulta che il rag. Caminita ha espresso “voto contrario”, senonchè lo stesso poi risulta, in posizione antitetica, nella qualità di responsabile tecnico ratificare e controfirmare la validità tecnica della stessa delibera su cui si era espresso “contrario”. C’è quindi un’illogicità intrinseca al ruolo di consigliere comunale e a quella di “facente funzioni di capo dell’Ufficio tecnico” ai limiti dell’incompatibilità, ai fini della effettiva regolarità delle modalità di votazione della delibera del Piano triennale 2015/2017.

Tenuto conto che inserire nella pianificazione delle opere pubbliche un bene immobile nei fatti già usucapito dal sottoscritto, e come già comunicato che lo stesso hotel oggi trovasi SUB JUDICE (perchè in fase di appello a sentenza di primo grado entrambi i procedimenti civili incoati contro il Comune di Ustica), col fine di percepire illegittimamente contributi pubblici (vds. 5.000.000 di Euro!!!) rappresenta una operazione contabilmente non corretta che potrebbe provocare un grave DANNO ERARIALE DI IMMANI PROPORZIONI, di sicura ricaduta sulla comunità usticese, alla quale certi soggetti, col proprio voto, potrebbero addebitare responsabilità anche di rilievo penale estendendola alla compagine del Consiglio Comunale.

 A ciò si aggiunga l’esposizione della comunità usticese, e di quella dei suoi rappresentanti, alla legittima richiesta del risarcimento del danno che il sottoscritto chiederà a tutela del diritto di proprietà, pari all’attuale valore immobiliare dell’hotel San Bartolomeo con rivalutazione in base ad aggiornamento ISTAT del bene immobile.

Stante quanto sopra,

si diffida

Codesta Amm.ne in indirizzo, a volere annullare la delibera di Consiglio n. 44 de 16/11/2015 relativa all’approvazione de Piano Triennale 2015/2017 con stralcio della voce “risanamento locali Hotel San Bartolomeo” onde evitare ogni ulteriore evento che possa creare situazioni pregiudizievoli sull’immobile stesso, nonché un ulteriore aggravio del danno patrimoniale già causatomi, con conseguente DANNO ERARIALE di INGENTI PROPORZIONI, del quale saranno chiamati a rispondere personalmente sia i dirigenti dell’UTC della P.A. sia i sindaci che a vario titolo vi abbiano concorso, nonchè tutti i soggetti interessati a tali iniziative.

Di quanto sopra si informano le Autorità Competenti, rappresentando le suddette attività previste dalla P.A. una nuova illegittima azione tesa all’esclusivo reperimento di fondi con lesione dei diritti reali inviolabili di un privato cittadino e a scapito degli interessi di pubblica utilità della comunità isolana.

Distinti saluti,

Palermo, 23/11/2015

Baldassare Bonura

Si allega alla presente: la delibera di Consiglio n. 44 de 16/11/2015 relativa all’approvazione de Piano Triennale 2015/2017 con stralcio della voce “risanamento locali Hotel San Bartolomeo”.

Ustica, contestato il Piano OO.PP. 2015/2017ultima modifica: 2015-11-27T11:33:09+01:00da aldo251246
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