Hotel San Bartolomeo: la concessione edilizia è valida

Genio CivileRiceviamo & pubblichiamo

Pubblico la eclatante verità documentata dal Geometra Ennio Riina nel 1986, in sede di “Relazione per la Commissione Edile dell’hotel San Bartolomeo” disposta dal Comune di Ustica, dal Sindaco Nicola Longo, a seguito di nota n. 4415 del 6 luglio 1985 inviata al Collegio dei Geometri della Provincia di Palermo, la cui risposta fu protocollata al Comune il 3 agosto 1985 con Prot. N° 5077.

Ho avuto modo di accertare l’esistenza di questa perizia alla chiusura del mio fallimento nell’ ottobre 2012, sicchè ho presentato l’intera documentazione in sede dei giudizi civili da me attivati, insieme alle altre due perizie, quella autorizzata dal Giudice Dott. Paolo Borsellino all’Ing. Palazzo, e quella affidata dal Comune di Ustica all’arch. Lino: entrambe avevano riconosciuto la conformità delle opere dell’hotel San Bartolomeo; peccato che la perizia Lino fosse sperduta tra le carpette dell’Area Marina Protetta di Ustica, come rinvenuto in sede di attività d’indagine di parte offesa nel procedimento penale 9990/2002 presso la Procura della Reubblica di Palermo.

In calce alla relazione Riina, depositata al Comune in data 12 marzo 1986 con Prot. N° 1410, il Geometra così scriveva: “Mi pregio di rimettere copia della relazione per la Commissione Edile dell’Albergo in oggetto. Resto in attesa di conoscere la data di convocazione della C.E. in modo da essere costì in tempo. Distinti ossequi.”

La suddetta richiesta rimase però disattesa: la Commissione Edilizia non fu mai convocata dal Comune, forse per le evidenti verità che a qualcuno non facevano comodo perché certificavano la piena efficacia della concessione edilizia dei Bonura, la n. 331 rilasciata il 31 agosto 1978 ( e che al Comune risultava al n° 313 come l’auto di Paperino…!).

Così scrive il Geometra:

“• INIZIO DEI LAVORI

Come detto precedentemente, la concessione n. 331 fu rilasciata dal Comune in base al progetto presentato dai concessionari e munito del visto n. 12467 dell’ Ufficio del Genio Civile del 5.7.I977 soltanto ai sensi dell’art. I7 della legge 2.2.1974 n. 64.

• In tale visto l’Ufficio del Genio Civile nel prescrivere la esecuzione di alcuni adempimenti da parte dei concessionari (indagini geognostiche da effettuare a seguito degli scavi di sbancamento ed in base ai quali risultati confermare i calcoli di staticità e l’adozione delle strutture di fondazionì con travate anche perimetrali da cui inizino le armature dei pilstri) , subordinava a tali adempimenti la autorizzazione ad iniziare i lavori ai sensi dell’art. 18 della legge 2.2.1974 n. 64.

•L’art. I8 della sopracitata legge recita testualmente “FERMO RESTANDO L’OBBLIGO DELLA LICENZA EDILIZIA DI COSTRUZIONE PREVISTA DALLA VIGENTE LEGGE URBANISTICA, NELLE LOCALITA’ SISMICHE…NON SI POSSONO INZIARE I LAVORI SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DALL’UFFICIO DEL GENIO CIVILE.

“L’AUTORIZZAZIONE VIENE COMUNICATA SUBITO DOPO IL RILASCIO AL COMUNE PER I PROVVEDIEMNTI DI SUA COMPETENZA.

L’ autorizzazione all’inizio dei lavori ai sensi dello art. 18 della Legge 2.2 .1974 n .64 fu rilasciata  dal Genio Civile in data 1.10.1980 (prot, 17844) eppertanto è chiaro CHE PRIMA DEL 1.10.I980 NON POTEVANO ESSERE ESEGUITE STRUTTURE IN C.A .

•Ciò premesso e considerato ~ si rileva che poichè la concessione edilizia n. 331 fu rilasciata dal Comune di Ustica il 31.8.1979 con il N.O. del Genio Civile rilasciato soltanto ai sensi dell’arte I7, in forza delle sentenze · amministrative avanti citate , il termine di cui all’ art. 4 della legge 28.12. I977 n .10 e dell’ art. 36 della Legge Regionale 28.12.1978 n. 71 decorre dall’1.10.I981, data. in cui il Genio Ci vile di Palermo autorizzò l’inizio delle opere di costruzione.

DA QUANTO ESPOSTO SOPRA NE CONSEGUE IN FATTO LA VALIDITA’ DELLA CONCESSIONE EDILIZIA N. 331 DEL 31.8.1978.”

La relazione del Geometra, tra l’altro, smentiva e correggeva quanto asserito nella nota 110/UT del 3.3.I980 dell’U.T.C. del Comune che invece aveva scritto “Pur mancando una norma precisa in merito alle quali attività edilizie possono  considerarsi  inizio lavori…” ; nei fatti esisteva già sentenza espressa dagli Organi Amministrativi:   Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Sicilia10.5.1974- Sentenza n. 167. Cui, poi, si sarebbero aggiunte le altre statuizioni coesistenti alla relazione Riina: T.A.R. – Sicilia -Sez. Catania 6.1 .1982 -Sentenza N° 1; T.A.R.- Sicilia- 8.4.83 – Sentenza n. 292 .

L’ art. 18 I  comma- Legge 2.2.1974 n. 64- : costituisce UNA “CONDICIO IURIS” SOSPENSIVA della efficacia delle licenze edilizie, per cui il termine annuale di decadenza per lo inizio dei lavori nelle suddette zone sismiche COMINCIA A DECORRERE DALLA DATA IN CUI LA LICENZA CONSEGUE GIURIDICA EFFICACIA E CIOÈ DALL’INTERVENUTA AUTORIZZAZIONE DEL GENIO CIVILE.

 A ciò si aggiunge che l’albergo è conforme, difatti il 4 settembre del 1989 è proprio il Comune di Ustica a rilasciare al fallimento l’abitabilità che i  Signori Bonura avevano legittimamente richiesto, come conferma lo stesso Riina. Pochi anni dopo, è sempre il Comune di Ustica che chiede al fallimento, a seguito di istanza con Prot. N° 3907 del 13 aprile 1992, previa delibera del Consiglio Comunale, di acquistare l’albergo a licitazione privata, al prezzo di un miliardo e settecentosessanta milioni di lire “purchè privo di mobilia”, richiesta che comportò il rifiuto dell’offerta.

La storia dell’hotel San Bartolomeo, poi, ha visto, illogicamente, affastellarsi una sequela di sentenze amministrative infondate, alle quali pure la curatela, in vece dei Bonura, si oppose, senza però arrivare all’accertamento di legittimità in sede di Consiglio di Stato così come avrebbe dovuto. Il sottoscritto, quindi, ha attivato il giudizio civile per “Querela di falso in via principale” per l’illegittimità delle ordinanze sindacali emesse contro la regolarità dell’albergo, viziate da totale incompetenza  funzionale e in contrasto con la normativa  nazionale in materia di edilizia in zona sismica. 

In merito alle supposte “difformità volumetriche” riscontrate dall’U.T.C. del Comune, la relazione li attribuisce ad errori di calcolo e così attesta: “Tale DIFFORMITÀ COMUNQUE CONTENUTA ENTRA IL LIMITE DEL 2% DEL VOLUME REALIZZABILE A NORMA DELL’ART. I5 DELLA LEGGE N. 765 (art. 41 ter del testa coordinate Legge 17.8.1942 n. II50 modificata dalla legge 6.a.I967 n. 765). Recentemente la L.R. n. 37 del 10.8.1985 all’art.7 ha ampliata tale tolleranza nella misura del 3%.”

In merito alle supposte “difformità delle altezze” conferma il Geometra quanto già periziato dall’arch. Lino : “La differenza dei dati circa il volume edificato è dovuta al criterio adottato dall’ U.T.C. nel calcolo delle altezze e dei volumi”.

Scrive infine il Geometra: “Il certificato di conformità rilasciato dall’Ufficio del Genio Civile di Palermo ai  sensi dell’art. 28 della legge n. 64 del 1974 è il riconoscimento ufficiale che l’opera è stata realizzata in conformità alle norme sismiche ed alle prescrizioni del Genio Civile”. Quindi, per legge, il rilascio dell’abitabilità dal Parte del Sindaco era un atto dovuto.

Dunque sin dal 1982 chiedevo l’abitabilità al Comune che però rimaneva in “silenzio”, pur avendo riscosso tutti gli oneri di urbanizzazione; nel mentre il Sindaco Sig. Vito Ailara, illegittimamente comunicava, di sua iniziativa, agli istituti di credito, dove era in corso il mio finanziamento, che la “concessione edilizia era decadutadeterminando così il blocco dell’erogazione a me dovuta pari ad un miliardo e mezzo di lire già stanziato. Questo, a cascata, creò i presupposti del mio fallimento, mentre l’albergo era già avviato con successo negli anni 1984/1985, avendo già stipulato contratti con agenzie nazionali e internazionali.

Di seguito pubblico le parti salienti della perizia del geometra Riina, perché chi legge possa documentarsi sugli accertamenti tecnici di un’opera che non è abusiva, e che ad Ustica avrebbe incrementato ben 120 posti letto nel cuore del paese…e forse proprio questo ha innestato un marchingegno giuridico che oggi, però, si sta inceppando, di fronte a inoppugnabili verità ormai cristallizzate e irremovibili nel corso dei 30 anni trascorsi.

Baldassare Bonura

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Hotel San Bartolomeo: la concessione edilizia è validaultima modifica: 2015-11-18T11:37:26+01:00da aldo251246
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