Hotel San Bartolomeo, richiesta al Segretario comunale

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FONTE http://arig.myblog.it/ ASSOCIAZIONE RIMEDI INGIUSTIZIE GIUDIZIARIE

Baldassare Bonura

Via XXXXXXXXXXXXX

XXXXX Palermo

Pec: XXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Al Segretario del Comune di Ustica

Responsabile Corruzione-Prevenzione e Trasparenza della P.A.

Dr Ernesto Amaducci

Sede Municipale

90010 Ustica (PA)

Pec: segretario@pec.comune.ustica.pa.it

 

OGGETTO: Diffida a trasmettere il titolo di proprietà di Codesto Comune su “arredi, corredi, beni mobili e attrezzature alberghiere” presenti nell’immobile denominato “Hotel San Bartolomeo” sito in Ustica in Via San Bartolomeo n. 41.

Con la presente il sottoscritto Baldassare Bonura nato a Palermo il xx/xx/xxxx C.F. xxx xxx xxx xxxxxx, proprietario dell’immobile “Hotel San Bartolomeo”, identificato al N.C.E.U. alle part.lle n.447,450,653,654 e 655 del foglio catastale n.12 di Via San Bartolomeo n. 41, di fatto usucapito ex art 1158 c.c., avendo interesse a tutelare il proprio inviolabile diritto reale di proprietà, a ulteriore tutela del diritto patrimoniale, in ottemperanza sia alla sentenza della Suprema Corte di Cassazione sia al dettato CEDU in merito alla tutela del “diritto di proprietà” all’articolo 1 Prot.1, ferma la giurisprudenza della Corte, fin dalla sentenza 13 marzo 1978 Marckx c. Belgio, (che: “…perviene addirittura a riconoscere meritevoli di protezione anche situazioni di mero fatto che – seppur caratterizzate dall’assenza di un legittimo affidamento del ricorrente e dal mancato rispetto della legislazione nazionale – parrebbero comunque tutelabili per effetto di un comportamento tollerante o inattivo dell’autorità pubblica”; Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, CEDU, sui diritti dell’uomo “La Convenzione” – Diritto alla protezione della Proprietà – Confisca – Violazione dell’Art. 1 protocollo n. 1 e art. 7 § 1 Cedu);

CHIEDE

A Codesto Spett.le Comune di volere produrre al sottoscritto il titolo di proprietà che avrebbe legittimato L’Ente, nell’arco di tempo intercorso tra l’aprile dell’anno 2002 sino al febbraio dell’anno 2016, all’acquisto di “arredi, corredi, beni mobili e di attrezzature alberghiere” ad oggi presenti nell’immobile in oggetto, di fatto usucapito dallo scrivente già prima dell’anno 2001, unitamente ai beni mobili ed alle attrezzature, costituenti parte integrante dell’azienda alberghiera, per decorsi 20 anni utili all’Usucapione ex art. 1158 cc dal 1979 al 1999 (e ben oltre i 20 previsti per legge); e in forza del principio della c.d. retroattività reale della usucapione ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 17 novembre 1973 n. 3082, con piena efficacia degli atti compiuti dall’usucapiente in pendenza del termine per il compimento dell’usucapione (questo vuol dire che l’usucapione, anche se non ancora accertata giudizialmente da sentenza passata in giudicato e, quindi, non pubblicizzata attraverso la trascrizione, non è vanificata da eventuali acquisti effettuati da terzi successivamente al compimento dell’usucapione stessa e trascritti nei pubblici registri).

Dello stato di fatto dell’immobile Codesto Ente è stato, da svariati mesi, dettagliatamente già informato dal sottoscritto a mezzo PEC inviata al precedente Segretario Comunale, che è stata ricevuta da Codesto Comune alle ore 8.53 in data 24.11.2015 e  protocollata al n.6663; e ancora con precedente PEC del 20.10.2015 protocollata al n. 5966 “Comunicazione di maturata usucapione ex art. 1158”. Entrambe le suddette comunicazioni PEC, che hanno da tempo reso edotto il Comune sullo stato di fatto della proprietà dell’immobile IN CAPO ALLO SCRIVENTE, sono rimaste ad oggi inevase.

In virtù del legittimo esercizio dei diritti sopra indicati dalla legge, il sottoscritto in data 06 febbraio 2016 apponeva all’immobile i propri sigilli, facendone, spontaneamente, contemporanea comunicazione spontanea alla locale Stazione dei Carabinieri in pari data; cui poi è seguita successiva denuncia alla Stessa Stazione di Carabinieri immediatamente informata, insieme ad altra A.G. per competenza, dopo l’accertamento dello stato di fatto in cui trovasi oggi l’immobile al suo interno: dotato di arredi e corredi, beni mobili ed attrezzature alberghiere (di cui si è prodotta prova fotografica) appartenenti alla Bonura Giovanni & Co snc sotto procedura fallimentare n. 191/1985 chiusa con decreto del Tribunale di Palermo del 05/10.2012.

Si precisa, altresì, per dovere di cronaca storica, che Codesto Comune in data 24.04.2002, si immetteva illegittimamente nella detenzione abusiva del suddetto immobile invito domino e con violenza , pur essendo ancora pendenti i giudizi amministrativi, rompendo i sigilli del Tribunale di Palermo (come da prove testimoniali e fotografiche prodotte nelle sedi competenti) per di più con un’ordinanza viziata da incompetenza funzionale e quindi priva di efficacia autoritativa, non resa esecutiva dal giudice penale, così come richiesto per legge, quindi “NULLA” (tamquam non esset).

A seguito di questa grave violazione di legge, lo stesso curatore del fallimento 191/1985 (avv.to Vincenzo Barbiera) in data 18.04.2002 sporgeva denuncia alla Procura della Repubblica di Palermo contro Codesto Comune a tutela del diritto di proprietà, di fatto violato illegittimamente dalla Pubblica Amministrazione di Ustica.

DUNQUE, A FRONTE DI SENTENZE NON DEFINITIVE, NÉ IN MERITO AL PRETESO DIRITTO DI PROPRIETÀ DEL COMUNE (SUB JUDICE IN APPELLO IN SEDE CIVILE PER L’ACCERTAMENTO DICHIARATIVO DI USUCAPIONE A FAVORE DI BALDASSARE BONURA) NÉ IN MERITO ALLA LEGITTIMITÀ DELL’ORDINANZA SINDACALE DI DEMOLIZIONE N.22/1981 (SUB JUDICE IN APPELLO IN SEDE CIVILE PER QUERELA DI FALSO IN VIA PRINCIPALE) AD OGGI  IL COMUNE DI USTICA HA DETENUTO, SINO AL 6 FEBBRAIO 2016,  ILLEGITTIMAMENTE NON SOLO L’IMMOBILE MA ANCHE TUTTO CIÒ CHE ESSO CONTIENE!!

Quanto sin qui esposto è già oggetto di denunce alle A.G competenti, e costituirà materia di ulteriore tutela di diritti patrimoniali e civili del sottoscritto nelle sedi a ciò deputate.

Stante quanto sopra il sottoscritto

DIFFIDA

Codesto Comune a volere trasmettere entro cinque giorni, dal ricevimento della presente, il titolo di proprietà su beni mobili, arredi, corredi e attrezzature alberghiere, esistenti nel suddetto immobile, trattenuti nella disponibilità della P.A., informando, altresì che IN CASO DI OMESSA TRASMISSIONE  del suddetto titolo, il sottoscritto adirà a giuste vie legali sia in sede civile che penale per la tutela dei propri diritti violati.

Palermo lì 05/04/2016

                                                                                                Baldassare Bonura

Hotel San Bartolomeo, richiesta al Segretario comunaleultima modifica: 2016-04-06T09:46:45+02:00da aldo251246
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