Hotel San Bartolomeo, abnorme caso giudiziario

Agata Consoli 1

RICEVIAMO & PUBBLICHIAMO

Hotel San Bartolomeo. Il PM: “la concessione edilizia è efficace”

“Onde è conforme a principi di giustizia e di equità, ritenere conformemente alla decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa che il termine per l’inizio dei lavori decorre non dalla data del rilascio della concessione edilizia, ma dalla data dell’autorizzazione di inizio lavori del Genio Civile”.

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Il 4 ottobre del 1984 il Pubblico Ministero Dr.ssa Agata Consoli depositava alla Corte di Appello Penale di Palermo, in sede di requisitoria finale per la condanna degli imputati, i motivi adotti avverso la sentenza del Tribunale Penale di Palermo che aveva, invece, assolto i tre soggetti rinviati a giudizio dal Dr. Paolo Borsellino, di cui due “con formula dubitativa” e il terzo “per non aver commesso il fatto”.

Per chi legge, premetto che i tre soggetti rinviati a giudizio, alla fine dell’iter giudiziario sino al terzo grado, furono assolti dall’accusa di “interessi personali in atti pubblici”; chiarisco che i tre suddetti imputati erano un Sindaco di Ustica, la madre albergatrice e il Tecnico comunale; pubblico quanto sottoscritto dal Pm Consoli in materia urbanistica, visto che circolano ad Ustica sentenze assolutorie monche delle parti istruttorie, perchè è d’obbligo, per rispetto della verità documentale, rendere noti anche quei documenti ai cittadini dell’Isola, o almeno a quella parte di essi incuriositi da una storia giudiziaria abnorme, sia per i provvedimenti assunti dalla PA usticese, giuridicamente ingiustificabili, sia per gli effetti devastanti che quei provvedimenti hanno fatto ricadere sulla mia azienda alberghiera.

°Nel “Primo motivo” scrive il Pm che avrebbe potuto accettare la sentenza assolutoria di primo grado:

 “ove non si fosse trattato di concessione edilizia, ricadente in zona sismica. Infatti per queste zone l’attento legislatore ha elaborato tutta una serie di norme che attengono alla stabilità e alla sicurezza delle costruzioni, onde è richiesto che i lavori edilizi, relativi alle concessioni comunali, possono essere iniziati ove sia intervenuta “l’autorizzazione” del Genio Civile. Agata Consoli 2

°Scrive il PM:

 “La sentenza, con argomentazioni che non possono certo essere condivise, ha ritenuto prevalente la fissazione del termine temporale (anno uno per l’inizio dei lavori o anni tre per l’ultimazione dei lavori stessi) fissati dall’art. 4 comma legge n 10 del 1977… (perchè le concessioni edilizie mantengano la loro conformità ai piani regolatori e dall’accertamento delle condizioni di stabilità e incolumità delle costruzioni). Il Tribunale, invero, ha richiamato a pag. 60 della sentenza, la decisione del 10.5.1977 del Consiglio di Giustizia amministrativa, che ha affermato il principio che per le costruzioni edilizie in zona sismica l’efficacia della licenza edilizia rilasciata dal Sindaco è condizionata alla autorizzazione delle opere da Parte del Genio Civile; pertanto il termine di decadenza per l’inizio dei lavori comincia a decorrere, non dalla data del rilascio, bensì dalla data  in cui la medesima consegua giuridica efficacia per l’ottenuta approvazione del Genio Civile. Ma al principio in detta decisione non ha riconosciuto valore alcuno con questa argomentazione: che i poteri attribuiti alle suddette autorità (Genio Civile e Sindaco) si pongono su piani di completa autonomia…”.

“Ma questa argomentazione –scrive il PM– può essere pienamente condivisa da questo Ufficio, ove serva a confermare un principio imprescindibile: la completa e reciproca autonomia delle due autorità proposte al rilascio di provvedimenti autorizzativi, ma non può certo servire per argomentare che il titolo di concessione edilizia ( a favore del quale, per ragioni di ordine burocratico, non sia ancora intervenuta “l’autorizzazione” del Genio Civile) debba, comunque, iniziare i lavori, che non hanno ottenuto per quanto attiene “stabilità e sicurezza” ancora l’autorizzazione del Genio Civile…”

“Onde è conforme a principi di giustizia e di equità, ritenere conformemente alla decisione del Consiglio di Giustizia Amministrativa che il termine per l’inizio dei lavori decorre non dalla data del rilascio della concessione edilizia, ma dalla data dell’autorizzazione di inizio lavori del Genio Civile”. Pertanto di nessuna decadenza della concessione edilizia può farsi carico ai Bonura per avere intrapreso i lavori di sbancamento dopo la scadenza dell’anno del rilascio della concessione edilizia (31.8.1978)…è notorio che la validità di una concessione edilizia presuppone l’intervento di una serie di condizioni e prescrizioni, imposte dalla normativa vigente (legge 2.2.1974 n.64 e legge 6.8.1967 n.765 in materia di tutela paesaggistica).

Segue la disamina documentale del PM:

Ma una attenta disamina degli atti processuali fa rilevare:

a)      che la concessione n.331 del 318.1978 si richiama ai pareri favorevoli del Genio Civile (5.5.1977 prot. 12467) e della Sovraintendenza (2.6.1978 prot.n. 3036);

b)      che la nota del Genio Civile, richiamata nella concessione edilizia, nel fissare i punti 1, 2 e 3 particolari previsioni, riserva l’autorizzazione ai sensi dell’art. 18 legge sismica, con la particolare conseguenza che il termine a quo per l’inizio dei lavori non decorre a far data dal rilascio della concessione (31.8.1978) ma a far data dall’avvenuta autorizzazione (v. sentenza del Consiglio di G.A. già citata).

Onde, continuando la disamina degli atti, si ha modo di osservare ancora la nota dell’1.10.1980 (prot. 17844) con la quale il Genio Civile nel restituire copia del progetto, munito di visto ai sensi degli artt. 17 e 18 legge n.64 fa espresso richiamo;

alla nota del 15.10.1979 con la quale il Genio Civile introitava la relazione geognostica, redatta il 28.7.1979 (v.f.271), relazione che era stata espressamene richiesta al punto 2) del provvedimento del 1977;

-al suo precedente provvedimento portante la data del 5.7.1977 n. 12467.

Ne discende a parere di questo Ufficio che la riserva di autorizzazione è stata sciolta con il provvedimento dell’1.10.1980 con la conseguenza che da quella data decorre il termine annuale di decadenza”.

Rilascio ex art.-18 L 64/1974 Nulla Osta autorizzazione inizio lavori in zona sismica

Rilascio ex art.-18 L 64/1974 Nulla Osta autorizzazione inizio lavori in zona sismica

E’ bene precisare che, nel corso del 1985 il Comune di Ustica, con tanto di delibere degli Organi esecutivi, diede pubblico incarico a due periti esterni (arch Lino e g. Riina) per l’accertamento della validità della concessione edilizia n.331/1978: entrambe le perizie confermarono pienamente l’efficacia della concessione edilizia n. 331/1978 ex artt. 17 e 18 della legge n.64/1974, in linea con quanto desunto, accertato e sottoscritto dal PM Consoli l’anno prima.

Va da sè, per logica, che qualora un Pubblico Ministero avesse evinto l’ipotesi del reato di abusivismo, per l’obbligatorietà dell’azione penale, avrebbe accusato il sottoscritto di abusivismo edilizio. Invece il sottoscritto era in piena regola sia dal punto di vista penale che edilizio.

A chi chiede, oggi, giustamente, il perché di un siffatto caso giudiziario rispondo, che, non per imperizia dei miei legali, ma per la “svista” di alcuni giudici amministrativi del TAR siciliano, nei contenziosi aperti dalla curatela fallimentare a tutela della massa fallimentare contro le pretese del Comune di Ustica, furono ribaltati, in modo eclatante e illogico, leggi e documenti a favore di una sola parte: la P.A. di Ustica; contravvenendo alla legge 64/1974, oltre che al  pregresso giudicato amministrativo e civile in materia di validità/efficacia della concessione edilizia in zona sismica. Leggi e norme che dettagliatamente aveva indicato, già nel 1982, l’Ing. Giuseppe Palazzo nella perizia penale, nel procedimento aperto dal G.I. Paolo Borsellino contro i soggetti di quella stessa Pubblica Amministrazione.

Quel giudicato amministrativo, però, nulla può pretendere a fronte di un giudicato penale successivo che esige Verità: quello manoscritto, nel 1993, dal Dr. Giuseppe Rizzo, Presidente del Collegio della Corte di Appello Penale di Palermo, di cui a breve riporterò le parti salienti, attestanti la piena regolarità urbanistica dell’Hotel San Bartolomeo a fronte dell’illegittimità dei provvedimenti emessi dal sindaco nel 1981; così come avevano già accertato i giudici penali Borsellino e Consoli.

Concludo con una lecita domanda: perchè furono emessi atti amministrativi palesemente illegittimi e adottati fuori dalle regole solo e soltanto contro l’hotel San Bartolomeo, mentre oggi viene a galla che, ad Ustica, erano ben altri gli immobili di “pubblica utilità” edificati, in quegli stessi anni ‘80, contro la legge antisismica e contro la pubblica incolumità?

Baldassare Bonura

Mattino Cinque. Hotel San Bartolomeo “un caso giudiziario particolare”

Hotel San Bartolomeo, abnorme caso giudiziarioultima modifica: 2016-09-26T15:44:33+02:00da aldo251246
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